Condominio. Androne dello stabile. Pavimento bagnato. Umidità. Caduta. Risarcimento del danno. Recente decisione della Cassazione Civile n. 4129/2020.
Quanto più la situazione di pericolo è prevedibile, tanto più il danneggiato ha l'obbligo dell'adozione di cautele; ma nel caso in cui non vi è presenza abbondante di acqua, ma vi è l'umidità successiva al lavaggio, la situazione di pericolo risulta meno prevedibile, per cui vanno valutati tutti i fattori causali.
Il ricorrente, uscendo dall'appartamento di un familiare, scivolava nell'androne dello stabile a causa del pavimento bagnato che era stato appena lavato dall'impresa addetta alle pulizie, procurandosi la frattura di tibia e perone. Pertanto citava in giudizio l'impresa di pulizie e il Condominio. Il Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo sussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c., essendo imputabile alla prima l’aver eseguito il lavaggio delle scale e al secondo la qualità di custode del vano scala dello stabile.
Successivamente la Corte d'appello riformava la sentenza di primo grado e rigettava le domande proposte con condanna alle spese di lite.
Confermando la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di prime cure, venivano applicati diversi principi giurisprudenziali, di valorizzazione dei concetti di pericolosità intrinseca della res, di prevedibilità dell'evento dannoso e di dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa. Pertanto, riteneva fosse onere del danneggiato dare la prova specifica del nesso causale tra danno ed evento implicante la prova della sussistenza di una pericolosità intrinseca dei luoghi tale da rendere inevitabile l'evento, che nel caso di specie, alla luce degli elementi probatori evidenziati, era mancata.
Avverso tale pronuncia l’infortunato ricorreva Cassazione che accoglieva il ricorso evidenziando quanto segue.
<<Il giudice del merito ha errato perché nel caso in esame ha ritenuto la sussistenza di un comportamento colposo della vittima che, pur potendo verificare in condizioni di normale visibilità che il pavimento appariva in condizioni di percepibile scivolosità, non aveva prestato la normale
diligenza e la dovuta attenzione alla situazione dei luoghi.
Orbene è vero che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. E quindi quanto più la situazione di pericolo è prevedibile, tanto più il danneggiato ha l'obbligo dell'adozione di cautele (Cass. 2480/18).
Ma nel caso di specie, proprio perché non vi era presenza abbondante di acqua, come accertato dal giudice, ma vi era l'umidità successiva al lavaggio, la situazione di pericolo era meno prevedibile, sicché l'efficienza causale del comportamento del danneggiato acquista minore rilievo.
In conclusione il giudice di merito dovrà valutare alla stregua del principio di cui a Cass. 2480/18 la fattispecie, ed alla stregua di tale principio valutare se vi è caso fortuito, concorso colposo del danneggiato ex 1227 primo comma o esclusione di rilevanza causale della condotta del danneggiato>>.
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