Emergenza Coronavirus e Giustizia.
SINTESI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA CONTENUTE NEL DECRETO LEGGE 18/2020.
Il Decreto Legge, oltre che misure economiche, contiene norme sull’organizzazione della giustizia e sulla disciplina processuale.
Sul piano temporale l’emergenza è distinguibile in due fasi:
A.
Periodo dal 9 marzo al 15 aprile
di blocco totale delle udienze
con le eccezioni di seguito analizzate;
B.
Periodo dal 16 aprile al 30 giugno fase di
gestione discrezionale dell’emergenza,
in cui sono rimessi poteri organizzativi ai dirigenti degli uffici giudiziari.
RIGUARDO AL PERIODO “A” (dal 9 marzo al 15 aprile).
1.1. RINVIO UDIENZE:
dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020
1.2. SOSPENSIONE DEI TERMINI:
dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (38 giorni).
Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata:
• i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari,
• per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione,
• per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi,
• per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.
Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
In caso di termini computati a ritroso ricadenti in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
Per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione, di
negoziazione assistita nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscano condizione di procedibilità della
domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti (art. 83, 20° co.).
1.3. ECCEZIONE ALLA SOSPENSIONE DELLE UDIENZE.
Potranno celebrarsi le cause
a) In materia civile:
1) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
2) cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità 3) procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
4) procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e
sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
5) procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale);
6) procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194(richiesta di interruzione della gravidanza);
7) procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea;
8) procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile;
9) tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.
Per queste cause può essere disposto lo svolgimento delle udienze, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
Potranno celebrarsi
b) In materia penale.
10) procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo;
11) procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale;
12) procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive
13) quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, nei casi di:
a- procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle
misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
b- procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza
; c- procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione
14) procedimenti a carico di imputati minorenni;
15) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.
1.4. PARTICOLARI DISPOSIZIONI SUI TERMINI NON PROCESSUALI
- è espressamente prevista la sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza per i diritti che possono essere esercitati solo mediante presentazione della domanda giudiziale (art. 83, 8° co.);
- riguardo ai termini di impugnazione dei licenziamenti nel lavoro, è prevista dal DL il blocco di tutte le procedure di cui agli art. 4 e 24 l.n 223/91 e all’art. 3 L.n. 604/66 (licenziamento per motivi oggettivi).
- il comma 9° dell’art. 83 prevede la sospensione della prescrizione nei processi penali, per il tempo in cui il processo è rinviato di seguito alla adozione dei provvedimenti autorizzati ai sensi del decreto legge recante “misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza
epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”; nonché la sospensione della prescrizione penale e dei termini fissati per la decisione nei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti cautelari e in materia di procedimenti di prevenzione;
- ai fini del computo dei tempi previsti dalla c.d legge Pinto non si tiene conto del periodo decorrente dalla data del provvedimento di rinvio dell’udienza sino al 30 giugno.
1.5. DISPOSIZIONI SUL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI
3 “1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604”.
L’11° comma dell’art. 83 prevede che fino al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali), sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo.
Gli obblighi di pagamento del contributo unificato nonché l’anticipazione forfettaria sono
assolti con sistemi telematici di pagamento
1.6. PARTICOLARI MISURE IN MATERIA DI NOTIFICAZIONI PENALI
(ART. 83, CO.
13, 14 E 15).
Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell’articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d’ufficio.
Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all’utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all’articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
RIGUARDO AL PERIODO “B”, dal 16 aprile al 30 giugno.
MISURE ORGANIZZATIVE PER EVITARE ASSEMBRAMENTI ALL’INTERNO DELL’UFFICIO GIUDIZIARIO E CONTATTI RAVVICINATI TRA LE PERSONE.
Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, a decorrere dall’8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020
i vertici istituzionali degli uffici territoriali e centrali, sentita l'autorità sanitaria regionale e, per le attività giurisdizionali, il Consiglio dell'ordine degli avvocati della città ove ha sede l'Ufficio, adottano, in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente o dal Segretario generale della Corte dei conti per quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione
degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, e delle prescrizioni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 possono prevedere una o più delle seguenti misure:
a) la limitazione dell'accesso
del pubblico agli uffici, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
b) la limitazione, sentito il dirigente competente, dell'orario di apertura
al pubblico degli uffici ovvero,in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
c) la predisposizione di servizi di prenotazione
per l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
d) l'adozione di linee guida vincolanti
per la fissazione e la trattazione delle udienze o delle adunanze, coerenti con le disposizioni di coordinamento dettate dal presidente della Corte dei conti, ivi inclusa la eventuale celebrazione a porte chiuse;
e) la previsione dello svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, ovvero delle adunanze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentati delle amministrazioni, mediante collegamenti da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza ovvero all'adunanza, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con attestazione
all'interno del verbale, consenta l'effettiva partecipazione degli interessati;
f) il rinvio d'ufficio delle udienze
e delle adunanze a data successiva al 30 giugno 2020, salvo che per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.
Il decreto legge è stato pubblicato G.U. Serie Generale n. 70 del 17.03.2020.

Cosa succede se il servizio di pulizia delle strade, anche dopo la scadenza del contratto originario, è prorogato con una serie di delibere della Giunta comunale, ma senza che sia stipulato un nuovo contratto in forma scritta? È vincolante per il Comune o risponde il funzionario/amministratore che ha disposto la proroga? L'ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione I Civile, n. 22990 del 9 luglio 2026, rimarca il profondo contrasto giurisprudenziale esistente.




