Patente di guida e revoca per gravi reati; non è automatica!

La gravità dei fatti deve essere attuale per poter revocare la patente.

Non è automatica la revoca della patente in caso di condanna per gravi reati e sul ricorso decide sempre il TAR.


Sulla revoca della patente a seguito di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309  è intervenuta la Corte Costituzionale, con sentenza n. 22/2018.

Non è automatica la revoca della patente da parte dell’autorità amministrativa, in caso di sopravvenuta condanna del suo titolare, per reati in materia di stupefacenti.

 “La disposizione denunciataricollega, infatti, in via automatica, il medesimo effetto, la revoca di quel titolo, ad una varietà di fattispecie, non sussumibili in termini di omogeneità, atteso che la condanna, cui la norma fa riferimento, può riguardare reati di diversa, se non addirittura di lieve, entità. Reati che, per di più, possono  essere assai risalenti nel tempo, rispetto alla data di definizione del giudizio. Ciò esclude l’attitudine a fondare, nei confronti del condannato, dopo un rilevante intervallo temporale, un giudizio, di assenza dei requisiti soggettivi per il mantenimento del titolo di abilitazione alla guida, riferito, in via automatica, all’attualità”.

In tal senso, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), “nella parte in cui – con riguardo all’ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida – dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca
della patente”.

Modificando la disposizione dell’art. 120 del Codice della Strada, quindi, la Corte Costituzionale ha attribuito al Prefetto un vero e proprio “potere discrezionale”, volto alla verifica, nel caso concreto, dell’attuale pericolosità del soggetto condannato per reati in materia di stupefacenti. Tale modifica produce inevitabili ripercussioni sul piano della giurisdizione, dovendosi ora affermare che, in presenza di un provvedimento discrezionale” del Prefetto, la giurisdizione vada radicata in seno al g.a. 
La Corte Costituzionale ha categoricamente escluso la “natura sanzionatoria” del provvedimento di revoca della patente ex art. 120 c.d.s.

L’interesse a conservare la patente di guida non è un “diritto soggettivo assoluto” e non corrisponde all’esercizio di alcuna libertà inviolabile, soggiacendo – già per espressa previsione dell’art. 16 Cost. – ai limiti fissati dal legislatore a tutela dell’interesse generale per motivi di sanità pubblica o di sicurezza.
 È evidente, quindi, che nelle ipotesi in cui il legislatore attribuisca alla “discrezionalità amministrativa” dell’Amministrazione un sindacato del “caso concreto” volto alla verifica della sussistenza, nello specifico, dell’interesse generale predeterminato dalla legge, sussiste la giurisdizione del TAR, ove si intenda verificare in sede giurisdizionale il corretto esercizio di tale potestà autoritativa pubblica a cui la libertà di circolazione del cittadino è ontologicamente subordinata. (Sez. U, Sentenza n. 6630 del 29/04/2003, Rv. 562501 - 01) 
Ciò, analogamente a quanto, ad esempio, previsto in altra materia nella quale viene in rilievo un altro interesse conservativo oppositivo non qualificabile come “diritto soggettivo inalienabile”, a proposito di revoca della licenza di porto d’armi ex art. 43 TULPS – materia nella quale si è da sempre ritenuta la competenza del g.a., anche in assenza di “giurisdizione esclusiva” del g.a. (cfr. ex multis Cons. Stato, III, n. 5398/2014, n. 3979/2013; n. 4121/2014).
Dunque, rotto “l’automatismo” di legge ed attribuito al Prefetto un potere “discrezionale” di verifica in ordine alla “pericolosità” nel caso concreto del soggetto condannato per reati in materia di stupefacenti, è inevitabile che non possa il g.o. ragionevolmente sostituirsi all’esercizio di tale potere pubblico prefettizio in assenza di una espressa previsione normativa che lo legittimi in tal senso. Né il g.o. potrebbe limitarsi a disapplicare il provvedimento amministrativo di revoca impugnato, ritenendo autonomamente sussistenti i presupposti discrezionali a cui la legge subordina il rilascio ed il mantenimento della patente di guida. Si verificherebbe, anche in tale seconda ipotesi, un abusiva sostituzione del g.o. nel potere riservato dalla legge all’Autorità amministrativa.

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Chi decide sulla revoca della patente di guida?

Non è automatica la revoca in caso di condanna per gravi reati.


Nel caso di revoca della patente a seguito di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (come nel caso di specie) è intervenuta la Corte Costituzionale, con sentenza n. 22/2018.
Si è censurato l’automatismo della revoca della patente da parte dell’autorità amministrativa, in caso di sopravvenuta condanna del suo titolare, per reati in materia di stupefacenti, osservando che viola i principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. la mancata ponderazione da parte del Prefetto del caso concreto.
 “La disposizione denunciata – sul presupposto di una indifferenziata valutazione di sopravvenienza di una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida – ricollega, infatti, in via automatica, il medesimo effetto, la revoca di quel titolo, ad una varietà di fattispecie, non sussumibili in termini di omogeneità, atteso che la condanna, cui la norma fa riferimento, può riguardare reati di diversa, se non addirittura di lieve, entità. Reati che, per di più, possono (come nella specie) essere assai risalenti nel tempo, rispetto alla data di definizione del giudizio. Il che dovrebbe escluderne l’attitudine a fondare, nei confronti del condannato, dopo un tale intervallo temporale, un giudizio, di assenza dei requisiti soggettivi per il mantenimento del titolo di abilitazione alla guida, riferito, in via automatica, all’attualità”.
In tal senso, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), “nella parte in cui – con riguardo all’ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida – dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca
della patente”.
Modificando la disposizione dell’art. 120 del Codice della Strada, quindi, la Corte Costituzionale ha attribuito al Prefetto un vero e proprio “potere discrezionale”, volto alla verifica, nel caso concreto, dell’attuale pericolosità del soggetto condannato per reati in materia di stupefacenti. Tale modifica produce inevitabili ripercussioni sul piano della giurisdizione, dovendosi ora affermare che, in presenza di un provvedimento discrezionale” del Prefetto, la giurisdizione vada radicata in seno al g.a. Né può predicarsi che nella presente materia sussista la giurisdizione del g.o. ex art. 8 d.lgs.
150/2011, avendo la stessa Corte Costituzionale categoricamente escluso la “natura sanzionatoria” del provvedimento di revoca della patente ex art. 120 c.d.s.

L’interesse a conservare la patente di guida, infatti, non è un “diritto soggettivo assoluto” e non corrisponde all’esercizio di alcuna libertà inviolabile, soggiacendo – già per espressa previsione dell’art. 16 Cost. – ai limiti fissati dal legislatore a tutela dell’interesse generale per motivi di sanità pubblica o di sicurezza. È evidente, quindi, che nelle ipotesi in cui il legislatore attribuisca alla “discrezionalità amministrativa” dell’Amministrazione un sindacato del “caso concreto” volto alla verifica della sussistenza, nello specifico, dell’interesse generale predeterminato dalla legge, sussiste la giurisdizione del TAR, ove si intenda verificare in sede giurisdizionale il corretto esercizio di tale potestà autoritativa pubblica a cui la libertà di circolazione del cittadino è ontologicamente subordinata. (Sez. U, Sentenza n. 6630 del 29/04/2003, Rv. 562501 - 01) 
Ciò, analogamente a quanto, ad esempio, previsto in altra materia nella quale viene in rilievo un altro interesse conservativo oppositivo non qualificabile come “diritto soggettivo inalienabile”, a proposito di revoca della licenza di porto d’armi ex art. 43 TULPS – materia nella quale si è da sempre ritenuta la competenza del g.a., anche in assenza di “giurisdizione esclusiva” del g.a. (cfr. ex multis Cons. Stato, III, n. 5398/2014, n. 3979/2013; n. 4121/2014).
Dunque, rotto “l’automatismo” di legge ed attribuito al Prefetto un potere “discrezionale” di verifica in ordine alla “pericolosità” nel caso concreto del soggetto condannato per reati in materia di stupefacenti, è inevitabile che non possa il g.o. ragionevolmente sostituirsi all’esercizio di tale potere pubblico prefettizio in assenza di una espressa previsione normativa che lo legittimi in tal senso. Né il g.o. potrebbe limitarsi a disapplicare il provvedimento amministrativo di revoca impugnato, ritenendo autonomamente sussistenti i presupposti discrezionali a cui la legge subordina il rilascio ed il mantenimento della patente di guida. Si verificherebbe, anche in tale seconda ipotesi, un abusiva sostituzione del g.o. nel potere riservato dalla legge all’Autorità amministrativa.


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