Conto bloccato, perché manca il consenso sulla privacy. La banca deve risarcire il danno.
Nella tutela della privacy rientra a pieno titolo quello della minimizzazione nell'uso dei dati personali, dovendo essere utilizzati solo i dati indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti e trattati.
La giurisprudenza si è occupata recentemente del caso di un correntista che ha visto bloccato il conto corrente, in quanto mancava l'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili.
La Banca ha richiesto, prospettando l'impossibilità di poter dar corso alle operazioni ed ai servizi richiesti, il consenso al trattamento di dati sensibili non pertinenti, non indispensabili (tali sono quelli relativi alle origine razziale, etnica del cliente, alla sua salute, alla vita sessuale, etc) eccedenti in modo evidente le finalità per cui tali dati sono trattati e raccolti.
La clausola con cui la banca ha subordinato il dar corso alle operazioni richieste dal cliente al consenso al trattamento dei dati sensibili è nulla in quanto contraria a norme imperative, a norma dell'art. 1418 c.c..
Non può giustificarsi l'illegittima richiesta di autorizzazione al trattamento dei dati sensibili con il rilievo che nella nozione di "trattamento", a norma dell'art. 4, comma 1 legge cit., rientra qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, e quindi non solo la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione di dati, anche se non registrati in una banca di dati, ma anche la cancellazione e la distruzione dei medesimi.
Ne consegue che la condotta con cui lo stesso istituto di credito ha successivamente provveduto al "blocco" del conto corrente e del deposito titoli, proprio perché trova il proprio titolo in una clausola nulla dalla stessa inserita, non lo esonera da responsabilità per inadempimento contrattuale.
Peraltro, la Banca, avendo sottoposto l'informativa all'attenzione del cliente, all'atto della sottoscrizione del contratto di conto corrente bancario, di fronte al rifiuto del cliente di sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati sensibili, avrebbe dovuto, ove avesse voluto essere coerente, rifiutarsi di instaurare il rapporto contrattuale e non invece, come effettivamente avvenuto, consentire al cliente di aprire il conto e di operare sullo stesso per un certo periodo di tempo, salvo poi "bloccarlo" per una causa di cui era già pienamente consapevole all'atto dell'apertura del conto corrente (e del conto titoli).
Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 26-06-2019) 21-10-2019, n. 26778.

Cosa succede se il servizio di pulizia delle strade, anche dopo la scadenza del contratto originario, è prorogato con una serie di delibere della Giunta comunale, ma senza che sia stipulato un nuovo contratto in forma scritta? È vincolante per il Comune o risponde il funzionario/amministratore che ha disposto la proroga? L'ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione I Civile, n. 22990 del 9 luglio 2026, rimarca il profondo contrasto giurisprudenziale esistente.




