Il piccione non è un'esca e neanche la gallina.

E' maltrattamento di animali utilizzare dei piccioni vivi, gettandoli nel fiume come esche

L'art. 544-ter. cp prevede il reato di Maltrattamento di animali:
"Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale".
Nelle disposizione attuatorie del codice penale, è prevista la scriminante della condotta, in particolare l'art. 19-ter:  
 "Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

Per la caccia sussistono norme di legge speciali che permettono l’uccisione di animali per “divertimento”, e in alcuni casi consentono l’utilizzo di “richiami vivi”.
 La legge quadro sulla caccia (157/92) disciplina “Esercizio venatorio da appostamento fisso con richiami vivi” e rimanda la competenza alle regionale la gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all’art.4, comma 4. 

Per la pesca “sportiva” non sussistono norme di legge “speciali” che si occupino delle “esche vive”.

Una recente sentenza ricostruisce le pratiche di pesca vietate  e conferma la sentenza di condanna per “maltrattamento di animali”, in quanto  sono stati utilizzati piccioni vivi  come esche che  avevano riportato lesioni gravissime da cui era derivata la morte.

<<Nella prassi corrente i pescatori impiegano, come esca, i vermi vivi; si tratta di larve (fra le più usate, i bigattini o le camole ecc), e il loro utilizzo non contrasta con le attitudini etologiche di tali esseri e non si presta in ogni caso a recar loro sofferenze.
Diverso è l'impiego di volatili, quali sono i piccioni, legati per una zampetta all'amo e costretti a seguire il volo della lenza fino a venire ripetutamente catapultati nel fiume quale richiami per la cattura del pesce siluro che di tali uccelli si nutre:
è evidente come non solo le condizioni di cattività a cui tali animali sono stati costretti con l'imbracatura alla lenza, ma altresì l'attentato alla loro stessa sopravvivenza con gli affogamenti ripetuti nell'acqua (tanto che sono state rinvenute dagli agenti di PG tra il materiale in possesso degli imputati quattro carcasse, ancora bagnate, di piccioni morti) si configuri come una vera e propria sevizia, atta a provocare agli uccelli, quand'anche sopravvissuti, gravi sofferenze, indipendentemente dalle lesioni eventualmente arrecategli. Sostenere, così come fa la difesa, che i piccioni siano prede naturali del pesce siluro, costituisce argomento che surrettiziamente elude la ratio della noma in contestazione, come se fosse la natura di preda a determinare la legittimità del suo utilizzo, ed in ultima analisi del suo "sacrificio", per finalità assolutamente non necessarie rispetto allo scopo dell'attività
amatoriale praticata che preveda la cattura del predatore: così opinando dovrebbe ritenersi legittimo l'impiego della gazzella per la caccia al leone o, restando nell'ambito dell'attività venatoria avente ad oggetto gli animali predatori nel territorio nazionale, della gallina o del cucciolo di un capriolo per la caccia alla volpe. 
Del resto, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di rilevare, con riferimento alla disciplina sulla caccia, che costituisce ipotesi di sevizia configurante maltrattamento l'utilizzazione come richiamo per la caccia di una cesena viva, imbracata con una cordicella e costretta mediante strattoni a levarsi in volo per poi ricadere pesantemente al suolo o su un albero e che l'uso a scopo venatorio di richiami vivi con tali modalità che, se anche non vietate espressamente dalla L. n. 157 del 1992, debbono ritenersi illecite, non costituisce alcuno dei casi previsti dalla legge speciale in materia cui si riferisce l'art. 19 ter disp. coord. c.p. (Sez. 3 n. 46784, del 05/12/2005 - dep. 21/12/2005, Boventi, Rv. 232658).
La Corte d'appello correttamente basa la sua decisione sulla considerazione che le condotte degli imputati, in relazione alle condizioni in cui gli animali erano utilizzati, hanno determinato in essi rilevanti sofferenze, senza che ricorresse il requisito della necessità. La pesca, anche del pesce siluro, è comunque praticabile con le esche di uso comune (che comprendono, secondo l'accezione di uso corrente animaletti o pezzetti di carne o di altri organi animali, sostanze diverse o anche oggetti luccicanti, che si mettono all'amo per attirare e prendere i pesci), senza che debba farsi ricorso ai piccioni, che di certo, non facendo parte del suo naturale habitat, non costituiscono le uniche prede di un animale ricompreso nella categoria dei pesci, sia pure di acqua dolce e che invece sono stati in tal modo sottoposti a condizioni insopportabili per le loro attitudini etologiche, ovverosia incompatibili con il comportamento proprio della specie di appartenenza, così come ricostruito dalle scienze naturali (Sez. 3, n. 5979 del 13/12/2012 - dep. 07/02/2013, Galeotti, Rv. 254637), e perciò non giustificate dall'esigenza della pesca.>>
Cassazione, Sezione III, sentenza n. 17691 del 2019

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