Decreto rilancio: emersione del lavoro nero e regolarizzazione dei migranti.
Le categorie interessate dall'emersione sono le seguenti: 1) Lavoratori italiani in nero e Lavoratori stranieri cittadini UE e Extra-UE in nero; 
 2) Stranieri irregolari, presenti in Italia prima del 8/3/2020.
 
 Si tratta di una “doppia sanatoria” perché permette la regolarizzazione ed emersione: 
 A) lavorativa, per i  cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti; 
 B) posizione giuridica, per i lavoratori stranieri irregolari, che otterranno il contratto di lavoro  e il permesso di soggiorno. 
 Ecco il testo dell' art. 103   Emersione di rapporti di lavoro: 
 
   1. Al fine di garantire livelli adeguati  di  tutela  della  salute individuale  e  collettiva  in  conseguenza  della   contingente   ed eccezionale emergenza sanitaria  connessa  alla  calamita'  derivante dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire l'emersione  di
 
 rapporti  di  lavoro  irregolari, i  datori  di  lavoro 
italiani  o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro  stranieri  in  possesso  del  titolo  di  soggiorno  previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e successive  modificazioni, possono  presentare   istanza,   con   le modalita' di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 , per concludere  un  contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la  sussistenza  di  un  rapporto  di lavoro  irregolare,  tuttora  in  corso,  con  cittadini  italiani  o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono  essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero  devono  aver  soggiornato  in  Italia  precedentemente   alla suddetta data, in forza della  dichiarazione  di  presenza,  resa  aisensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni  costituite  da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono  aver  lasciato  il territorio nazionale dall'8 marzo 2020. 
 
   2. Per le medesime  finalita'  di  cui  al  comma  1, i  cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato  o  convertito  in  altro  titolo  di  soggiorno,   possono richiedere con le modalita' di  cui  al  comma  16,  un  permesso  di
 
 soggiorno temporaneo, valido solo  nel  territorio  nazionale,  della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A  tal  fine,  i predetti cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati  dalla
 
 medesima data, e devono aver svolto attivita' di lavoro, nei  settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31  ottobre  2019,  comprovata secondo le modalita' di cui al comma 16. Se nel termine della  durata del permesso  di  soggiorno  temporaneo,  il  cittadino  esibisce  un ontratto  avoro subordinato ovvero la documentazione  retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attivita'  lavorativa in conformita' alle previsioni di legge nei settori di cui  al  comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno  per  motivi
 
 di lavoro. 
 
   3. Le disposizioni di cui al presente  articolo,  si  applicano  ai
 
 seguenti settori di attivita': 
 
   a) agricoltura, allevamento e zootecnia,  pesca  e  acquacoltura  e
 
 attivita' connesse; 
 
   b) assistenza alla persona per se stessi  o  per  componenti  della
 
 propria famiglia, ancorche' non conviventi, affetti  da  patologie  o
 
 handicap che ne limitino l'autosufficienza; 
 
   c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. 
 
   4. Nell'istanza di cui  al  comma  1  e'  indicata  la  durata  del
 
 contratto di lavoro e la  retribuzione  convenuta,  non  inferiore  a
 
 quella prevista dal contratto collettivo  di  lavoro  di  riferimento
 
 stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente
 
 piu' rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi  1
 
 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso  di  contratto  a
 
 carattere stagionale, trovano applicazione  le  disposizioni  di  cui
 
 all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
 
 286  e  successive  modificazioni,  al  fine  di  svolgere  ulteriore
 
 attivita' lavorativa. 
 
   5. L'istanza di cui ai commi 1 e 2, e' presentata dal 1° giugno  al
 
 15 luglio 2020, con le modalita' stabilite con decreto  del  Ministro
 
 dell'interno di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
 
 finanze, il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  ed  il
 
 Ministro  delle  politiche  agricole,  alimentari  e   forestali   da
 
 adottarsi entro dieci giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
 
 presente decreto, presso: 
 
   a) l'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS)  per  i
 
 lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione
 
 europea; 
 
   b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui  all'art.  22  del
 
 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni
 
 per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1; 
 
   c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al
 
 comma 2. 
 
   6. Con il  medesimo  decreto  di  cui  al  comma  5  sono  altresi'
 
 stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti  per  la
 
 conclusione del  rapporto  di  lavoro,  la  documentazione  idonea  a
 
 comprovare l'attivita' lavorativa di  cui  al  comma  16  nonche'  le
 
 modalita' di dettaglio di svolgimento del  procedimento.  Nelle  more
 
 della definizione  dei  procedimenti  di  cui  ai  commi  1  e  2  la
 
 presentazione delle istanze consente  lo  svolgimento  dell'attivita'
 
 lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma  1  il  cittadino  straniero
 
 svolge l'attivita'  di  lavoro  esclusivamente  alle  dipendenze  del
 
 datore di lavoro che ha presentato l'istanza. 
 
   7. Le istanze sono presentate previo pagamento,  con  le  modalita'
 
 previste dal decreto interministeriale di  cui  al  comma  5,  di  un
 
 contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun
 
 lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo e' pari
 
 a 130 euro, al netto dei  costi  di  cui  al  comma  16  che  restano
 
 comunque a carico dell'interessato. E' inoltre previsto il  pagamento
 
 di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro
 
 a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e
 
 le relative modalita' di acquisizione sono stabilite con decreto  del
 
 Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il
 
 Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro  dell'interno
 
 ed il Ministro delle politiche agricole e forestali. 
 
   8. Costituisce causa di inammissibilita' delle istanze  di  cui  ai
 
 commi 1 e 2, limitatamente ai casi di  conversione  del  permesso  di
 
 soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli
 
 ultimi cinque anni,  anche  con  sentenza  non  definitiva,  compresa
 
 quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta  ai
 
 sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: 
 
   a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso  l'Italia  e
 
 dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso  altri  Stati  o  per
 
 reati  diretti  al  reclutamento  di  persone   da   destinare   alla
 
 prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori  da
 
 impiegare  in  attivita'  illecite,  nonche'  per  il  reato  di  cui
 
 all'art.600 del codice penale; 
 
   b) intermediazione illecita e  sfruttamento  del  lavoro  ai  sensi
 
 dell'articolo 603-bis del codice penale; 
 
   c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del  testo  unico  di
 
 cui al decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  e  successive
 
 modificazioni. 
 
   9. Costituisce altresi' causa di rigetto delle istanze  di  cui  ai
 
 commi 1 e 2, limitatamente ai casi di  conversione  del  permesso  di
 
 soggiorno in motivi di lavoro, la mancata  sottoscrizione,  da  parte
 
 del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo  sportello
 
 unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione  del
 
 lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al
 
 datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento  di
 
 procedure di ingresso di cittadini stranieri  per  motivi  di  lavoro
 
 subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare. 
 
   10. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1  e  2  del
 
 presente articolo i cittadini stranieri: 
 
   a) nei confronti dei quali sia stato  emesso  un  provvedimento  di
 
 espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2,  lettera  c),  del
 
 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  dell'articolo  3  del
 
 decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni,
 
 dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni. 
 
   b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o  convenzioni
 
 internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della  non  ammissione
 
 nel territorio dello Stato; 
 
   c) che risultino condannati, anche  con  sentenza  non  definitiva,
 
 compresa quella pronunciata anche a  seguito  di  applicazione  della
 
 pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di  procedura
 
 penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380  del  codice  di
 
 procedura penale o per i delitti contro la liberta' personale  ovvero
 
 per  i  reati   inerenti   gli   stupefacenti,   il   favoreggiamento
 
 dell'immigrazione  clandestina  verso  l'Italia  e   dell'emigrazione
 
 clandestina dall'Italia verso altri Stati  o  per  reati  diretti  al
 
 reclutamento di  persone  da  destinare  alla  prostituzione  o  allo
 
 sfruttamento  della  prostituzione  o  di  minori  da  impiegare   in
 
 attivita' illecite; 
 
   d)  che  comunque  siano  considerati  una  minaccia  per  l'ordine
 
 pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi  con  i  quali
 
 l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli
 
 alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.  Nella
 
 valutazione della pericolosita' dello straniero si tiene conto  anche
 
 di eventuali condanne, anche con sentenza  non  definitiva,  compresa
 
 quella di applicazione pronunciata a seguito  di  applicazione  della
 
 pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di  procedura
 
 penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381  del  codice  di
 
 procedura penale. 
 
   11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino  alla
 
 conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2,  sono  sospesi  i
 
 procedimenti penali e amministrativi  nei  confronti  del  datore  di
 
 lavoro e del lavoratore, rispettivamente: 
 
   a) per l'impiego di lavoratori per i quali e' stata  presentata  la
 
 dichiarazione  di  emersione,  anche  se  di  carattere  finanziario,
 
 fiscale, previdenziale o assistenziale; 
 
   b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale,
 
 con esclusione degli illeciti di  cui  all'articolo  12  del  decreto
 
 legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 
 
   12. Non sono  in  ogni  caso  sospesi  i  procedimenti  penali  nei
 
 confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato: 
 
   a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso  l'Italia  e
 
 dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso  altri  Stati  o  per
 
 reati  diretti  al  reclutamento  di  persone   da   destinare   alla
 
 prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori  da
 
 impiegare  in  attivita'  illecite,  nonche'  per  il  reato  di  cui
 
 all'articolo 600 del codice penale; 
 
   b) intermediazione illecita e  sfruttamento  del  lavoro  ai  sensi
 
 dell'articolo 603-bis del codice penale. 
 
   13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel  caso  in  cui  non
 
 venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero  si  proceda
 
 al rigetto  o  all'archiviazione  della  medesima,  ivi  compresa  la
 
 mancata presentazione delle parti di cui  al  comma  15.  Si  procede
 
 comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a
 
 carico del datore di lavoro  se  l'esito  negativo  del  procedimento
 
 derivi da cause indipendenti dalla volonta' o dal  comportamento  del
 
 datore medesimo. 
 
   14. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi  quali  lavoratori
 
 subordinati, senza  preventiva  comunicazione  di  instaurazione  del
 
 rapporto di lavoro,  stranieri  che  hanno  presentato  l'istanza  di
 
 rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono
 
 raddoppiate le  sanzioni  previste  dall'articolo  3,  comma  3,  del
 
 decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,
 
 dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo  39,  comma  7,  del
 
 decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
 
 dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82,  secondo  comma,
 
 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797  e
 
 dall'articolo 5, primo comma, della  legge  5  gennaio  1953,  n.  4.
 
 Quando i fatti di cui all'articolo 603-bis  del  codice  penale  sono
 
 commessi ai danni di stranieri  che  hanno  presentato  l'istanza  di
 
 rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma  2,  la
 
 pena prevista al primo comma dello stesso articolo e' aumentata da un
 
 terzo alla meta'. 
 
   15.   Lo   sportello   unico   per    l'immigrazione,    verificata
 
 l'ammissibilita' della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il
 
 parere  della  questura   sull'insussistenza   di   motivi   ostativi
 
 all'accesso  alle  procedure  ovvero  al  rilascio  del  permesso  di
 
 soggiorno, nonche' il parere del competente Ispettorato  territoriale
 
 del lavoro in ordine alla capacita' economica del datore di lavoro  e
 
 alla congruita' delle condizioni  di  lavoro  applicate,  convoca  le
 
 parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione
 
 obbligatoria di assunzione e  la  compilazione  della  richiesta  del
 
 permesso  di   soggiorno   per   lavoro   subordinato.   La   mancata
 
 presentazione  delle  parti  senza   giustificato   motivo   comporta
 
 l'archiviazione del procedimento. 
 
   16. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno  temporaneo  di
 
 cui al comma 2 e' presentata dal cittadino straniero al Questore, dal
 
 1° giugno al  15  luglio  2020,  unitamente  alla  documentazione  in
 
 possesso, individuata  dal  decreto  di  cui  al  comma  6  idonea  a
 
 comprovare l'attivita' lavorativa svolta nei settori di cui al  comma
 
 3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro  cui
 
 l'istanza e' altresi' diretta.  All'atto  della  presentazione  della
 
 richiesta, e' consegnata un'attestazione che consente all'interessato
 
 di soggiornare legittimamente nel  territorio  dello  Stato  fino  ad
 
 eventuale comunicazione  dell'Autorita'  di  pubblica  sicurezza,  di
 
 svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di  attivita'
 
 di cui al comma 3,  nonche'  di  presentare  l'eventuale  domanda  di
 
 conversione del permesso  di  soggiorno  temporaneo  in  permesso  di
 
 soggiorno per motivi di lavoro. E' consentito all'istante altresi' di
 
 iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
 
 14  settembre  2015,  n.150,  esibendo  agli  Uffici  per   l'impiego
 
 l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al  presente  articolo.
 
 Per gli adempimenti di cui al comma  2,  si  applica  l'articolo  39,
 
 commi 4-bis e 4-ter della legge 16 gennaio 2003, n.  3;  il  relativo
 
 onere a carico dell'interessato e' determinato con il decreto di  cui
 
 al comma 5, nella misura massima di 30 euro. 
 
   17. Nelle  more  della  definizione  dei  procedimenti  di  cui  al
 
 presente articolo, lo straniero non puo' essere espulso,  tranne  che
 
 nei casi previsti al comma 10.  Nei  casi  di  cui  al  comma  1,  la
 
 sottoscrizione  del  contratto  di  soggiorno   congiuntamente   alla
 
 comunicazione obbligatoria di assunzione di cui  al  comma  15  e  il
 
 rilascio del permesso di  soggiorno  comportano,  per  il  datore  di
 
 lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e  degli  illeciti
 
 amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11. Nel  caso
 
 di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a  cittadini
 
 di uno Stato membro dell'Unione europea, la relativa presentazione ai
 
 sensi del comma 5, lettera a) comporta l'estinzione dei reati e degli
 
 illeciti di cui al comma 11, lettera a). Nei casi di cui al comma  2,
 
 l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi  alle
 
 violazioni di cui al comma 11 consegue esclusivamente al rilascio del
 
 permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 
 
   18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla  base  di  un'istanza
 
 contenente  dati  non  rispondenti  al  vero  e'   nullo   ai   sensi
 
 dell'articolo 1344 del codice civile. In tal  caso,  il  permesso  di
 
 soggiorno eventualmente rilasciato e' revocato ai sensi dell'articolo
 
 5, comma 5, del  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  e
 
 successive modificazioni. 
 
   19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali
 
 di  concerto  con  il  Ministro   dell'interno,   con   il   Ministro
 
 dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  delle  politiche
 
 agricole, alimentari e forestali, e' determinata la destinazione  del
 
 contributo forfettario, di cui all'ultimo periodo del comma 7. 
 
   20.  Al  fine  di   contrastare   efficacemente   i   fenomeni   di
 
 concentrazione dei cittadini stranieri di cui  ai  commi  1  e  2  in
 
 condizioni  inadeguate  a  garantire  il  rispetto  delle  condizioni
 
 igienico-sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione  del
 
 contagio da Covid-19, le Amministrazioni dello Stato competenti e  le
 
 Regioni, anche mediante l'implementazione delle misure  previste  dal
 
 Piano  triennale  di  contrasto  allo  sfruttamento   lavorativo   in
 
 agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano  soluzioni  e  misure
 
 urgenti idonee  a  garantire  la  salubrita'  e  la  sicurezza  delle
 
 condizioni alloggiative, nonche' ulteriori  interventi  di  contrasto
 
 del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per  i  predetti
 
 scopi  il  Tavolo  operativo  istituito  dall'art.  25   quater   del
 
 decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
 
 dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, puo' avvalersi, senza  nuovi  o
 
 maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica,  del  supporto  del
 
 Servizio nazionale di protezione civile e della Croce Rossa Italiana.
 
 All'attuazione  del  presente  comma  le  Amministrazioni   pubbliche
 
 interessate   provvedono   nell'ambito   delle   rispettive   risorse
 
 finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
 
   21.  Al  comma  1  dell'articolo  25-quater   del   decreto   legge
 
 decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
 
 dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo le  parole  rappresentanti
 
 sono aggiunte le seguenti "dell'Autorita' politica  delegata  per  la
 
 coesione territoriale, nonche' dell'Autorita' politica  delegata  per
 
 le pari opportunita'". 
 
   22. Salvo che il  fatto  costituisca  reato  piu'  grave,  chiunque
 
 presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto
 
 nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, e' punito
 
 ai sensi dell'articolo 76 del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
 
 Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto  e'
 
 commesso attraverso la contraffazione o  l'alterazione  di  documenti
 
 oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti,  si  applica  la
 
 pena della reclusione da uno a sei anni. La pena e' aumentata fino ad
 
 un terzo se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale. 
 
   23. Per consentire una piu' rapida definizione delle  procedure  di
 
 cui al presente articolo, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad
 
 utilizzare per un periodo non superiore a mesi  sei,  tramite  una  o
 
 piu' agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di  lavoro  a
 
 contratto a termine, nel limite massimo di  spesa  di  30.000.000  di
 
 euro per il 2020, da ripartire nelle  sedi  di  servizio  interessate
 
 nelle procedure di regolarizzazione,  in  deroga  ai  limiti  di  cui
 
 all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio  2010,  n.  78,
 
 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  A
 
 tal  fine  il  Ministero  dell'interno  puo'   utilizzare   procedure
 
 negoziate senza previa pubblicazione di un bando di  gara,  ai  sensi
 
 dell'articolo 63, comma 2, lettera c),  del  decreto  legislativo  18
 
 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni. 
 
   24.  In  relazione  agli  effetti  derivanti  dall'attuazione   del
 
 presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario
 
 nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato e'  incrementato  di
 
 170 milioni di euro per l'anno 2020  e  di  340  milioni  di  euro  a
 
 decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
 
 politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
 
 finanze, sentita la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
 
 Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  i
 
 relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero
 
 dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo. 
 
   25. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
 
 e' autorizzata la spesa di euro 6.399.000, per l'anno 2020,  ed  euro
 
 6.399.000, per l'anno 2021, per prestazioni di  lavoro  straordinario
 
 per  il   personale   dell'Amministrazione   civile   del   Ministero
 
 dell'interno; di euro 24.234.834, per l'anno 2020, per prestazioni di
 
 lavoro straordinario per il personale della  Polizia  di  Stato;  nel
 
 limite massimo di euro 30.000.000, per l'anno 2020, per l'utilizzo di
 
 prestazioni di lavoro a contratto a termine; di euro  4.480.980,  per
 
 l'anno 2020, per l'utilizzo di servizi di  mediazione  culturale;  di
 
 euro  3.477.430,  per  l'anno  2020,  per  l'acquisto  di   materiale
 
 igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale  e  servizi
 
 di sanificazione ed euro 200.000 per l'adeguamento della  piattaforma
 
 informatica del Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta'
 
 civili e l'immigrazione. Ai relativi oneri si provvede ai  sensi  del
 
 comma 26. 
 
   26. Agli oneri  netti  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a
 
 238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro per l'anno  2021
 
 e a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede: 
 
   a)  quanto  a  35.000.000  di  euro  per  l'anno   2020,   mediante
 
 corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno,
 
 nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno,  relative
 
 all'attivazione,  la  locazione  e  la   gestione   dei   centri   di
 
 trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Il  Ministro
 
 dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
 
 decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; 
 
   b) quanto ad  euro  93.720.000  per  l'anno  2020  con  le  risorse
 
 provenienti dal versamento dei contributi di cui al primo periodo del
 
 comma 7, che sono  versate  ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del
 
 bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario; 
 
   c) quanto ad euro 110.072.744 per l'anno 2020, ad euro  346.399.000
 
 per l'anno 2021 e ad euro 340.000.000 a decorrere dall'anno  2022  ai
 
 sensi dell'articolo 265. 
 
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«                       Nulla è più dolce dell’amore, ogni altra felicità gli è seconda; dalla bocca sputo anche il miele. Così dice Nosside; solo chi non è amato da Cipride ignora quali rose siano i suoi fiori.                                               »                                              Frammenti di Nosside in Antologia Palatina, libro V, 170 Meleagro di Gadara.                                                                                                                                                                    L’Enciclopedia Italiana ha selezionato il termine “femminicidio ” quale parola dell’anno 2023, nell’ambito della campagna di comunicazione #leparolevalgono.                                                       “                                  Come Osservatorio della lingua italiana                                               – spiega infatti Va l e r i a D e l l a Va l l e , c o d i r e t t r i c e scientifica del “Vocabolario Treccani” –                                                           non ci occupiamo della ricorrenza e della frequenza d’uso della parola “femminicidio” in termini quantitativi, ma della sua rilevanza dal punto di vista socioculturale: quanto è presente nell’uso comune, in che misura ricorre nella stampa e nella saggistica? Purtroppo, nel 2023 la sua presenza si è fatta più rilevante, fino a configurarsi come una sorta di campanello d’allarme che segnala, sul piano linguistico, l’intensità della discriminazione di genere                                                           ”.                                                                                                              Ebbene, a febbraio 2024, il Parlamento Europeo e gli Stati dell’Unione hanno raggiunto l’accordo sulla Direttiva Europea sulla violenza di genere, la prima legge europea che si occupa della materia.                                                                               L'obiettivo è di rendere omogenea la lotta alla violenza sessista nell'Unione Europea, eliminando e superando normative distanti e disparate fra di loro, vigenti fra i vari Stati.                                                                               Rappresenta una pietra miliare, perché è il primo strumento giuridico, completo a livello UE, destinato a contrastare la violenza contro le donne.                                                                               La futura Direttiva si occuperà di cyberbullismo, incitamento all'odio online e violenza, matrimonio forzato, mutilazione genitale, violenza informatica, molestie sessuali attraverso mezzi digitali.                                                                  Comprenderà un elenco di circostanze aggravanti; l'intento è di punire le violenze effettuate per motivi di orientamento sessuale, genere, colore della pelle, religione, origine sociale, convinzioni politiche, oppure per preservare o ripristinare "                                  onore"                                               ; sono miglioratele procedure per la sicurezza e la salute delle vittime, una migliore attività di segnalazione, prevenzione e raccolta di prove da parte delle autorità.                                                                                                              Rappresenta tuttavia una grave lacuna della Direttiva  l’esclusione della sua applicazione alle donne migranti.                                                                  Ulteriore perplessità è costituita dal fatto che non includerà uno dei reati più gravi, ossia lo stupro, il fatto più violento alla persona e alla libertà delle donne.                                                                   Il mancato inserimento dipende da una serie di fattori che la Commissione Europea ha tentato di dirimere.                                                                               Infatti, a marzo 2022, la Commissione europea aveva formulato la proposta di definire la violenza sessuale, identificandola quale rapporto in assenza del consenso.                                                                  Quindi qualsiasi rapporto sessuale non concordato sarebbe stato tipizzato come stupro; le vittime sarebbero state agevolate dal punto di vista processuale, in quanto non avrebbero dovuto fornire la prova che fosse stata utilizzata la forza, la minaccia o la coercizione.                                                                   Alcuni paesi già hanno adottato, in ambito nazionale, la definizione del reato quale rapporto basato sulla mancanza di consenso.                                                                               Diversi paesi, anzi ben 14, si sono opposti ad una simile definizione.                                                                  La Germania e la Francia sostengono che la materia specifica appartiene alla potestà legislativa penale nazionale e non è fra quelle delegate all'Unione.                                                                   La Polonia e l'Ungheria sono ideologicamente contrari al fatto che il consenso possa costituire la base per la distinzione o meno del rapporto lecito dall'illecito.                                                                                                 La domanda chiave è su “                                  cosa o come”                                               intendere il  rapporto consensuale.                                                                                                                        Secondo alcune correnti del femminismo, “                                  il consenso è impossibile                                               ”.                                                                               La disuguaglianza di potere tra uomini e donne è così grande che, di fatto, ogni accordo è viziato a livello del sistema sociale. Finché ci sarà disuguaglianza di potere ci sarà violenza. La libertà di una delle parti, quella delle donne, è un’apparenza. Il rapporto diventa un obbligo, in quanto in una società patriarcale si vive male e con alibi.                                                                               Si tratta di una visione autoritaria, manichea, e come tale è inaccettabile.                                                                               Secondo altre teorie il consenso è possibile e, per di più, dovrebbe essere obbligatorio, affermativo, esplicito.                                                                  Da un lato propone che “                                  il consenso non è impossibile, ma è difficile                                  ”, per cui bisognerebbe “assicurarsi” che la donna esprima un chiaro “                                  sì                                  ” oppure un “                                  No                                               ”                                              è no”                                  , ma ciò non appare accettabile in quanto immergerebbe il rapporto in una visione di tipo contrattualistico, lontana dalla realtà effettuale.                                                       Secondo altri il “                                  consenso è molto facile                                               .” Basta sapere cosa vogliamo e verbalizzarlo. Quanto più inequivocabile è questa espressione positiva della volontà di fare sesso, tanto meglio è. Non dobbiamo prestare attenzione solo alla volontà, ma anche al desiderio.                                                                  Anche questa teoria appare non recepibile, in quanto collega la volontà al desiderio, come se il desiderio fosse sempre trasparente e intelligibile e, invece, non abbia momenti di ambiguità, per cui un “no”, molte volte è un ”sì”.                                                                                                  Il consenso può essere non necessariamente entusiastico e anche non esplicito, ma certamente è delimitato dall’area legale e penale, per cui se non c'è volontà e non c’è consenso, allora si tratta di violenza; altro limite è rappresentato dall’etica, per cui se manca la volontà perché c’è stata un’incomprensione, un errore, manca il sentimento fra amanti, ma non c’è aggressione, intimidazione, allora non è un crimine.                                                                               La direttiva costituisce un traguardo nella lotta alla violenza di genere, ma dimostra la persistenza di una mentalità passata e contraddittoria, in quanto la stessa Convenzione di Istanbul , adottata da quasi tutti gli  Stati Europei, all'art. 36, comma 1 lett. a, obbliga gli Stati firmatari ad adottare misure legislative per perseguire penalmente i responsabili dei comportamenti intenzionali, fra cui lo stupro, definito come "atto sessuale non consensuale".                                                                                                 Ebbene, dopo la ratifica del 2013, l’articolo 609-bis c.p. non ha subito modifiche per allinearlo alla Convenzione di Istanbul.                                                                    In particolare, la sua formulazione non menziona il consenso, rappresentando una vera e propria lacuna giuridica.                                                                               Sul punto soccorre la giurisprudenza e la dottrina che invece lo considerano come elemento essenziale del reato.                                                                               La recente sentenza della Corte di Cassazione conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il consenso debba essere presente al momento dell'atto e, malgrado il comportamento provocatorio, anche durante tutto l'atto sessuale.                                                                               In precedenza aveva affermato che                                              «l’esimente putativa del consenso dell’avente diritto non è configurabile nel delitto di violenza sessuale, in quanto la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l’errore sul dissenso si sostanzia, pertanto, in un errore inescusabile sulla legge penale»; ne deriva che «ai fini della consumazione del reato di violenza sessuale, è richiesta la mera mancanza del consenso, non la manifestazione del dissenso, ben potendo il reato essere consumato ai danni di persona dormiente                                               ».                                                                               Alcune pronunce hanno riconosciuto la configurabilità, in astratto, dell'esimente putativa del consenso nei reati sessuali, come errore fondato sul contenuto espressivo , in ipotesi equivoco, di precise e positive  manifestazioni di volontà promananti dalla persona offesa.                                                                               Il consenso della vittima non vale se erroneamente ipotizzato dall’autore; l’assenza di consenso non vale come sì; il consenso dovrebbe essere esplicito ed inequivocabile.                                                                  Il richiamo è, quindi, ai valori della nostra Carta Costituzionale, alla parità di genere, all’educazione e al rispetto reciproco della dignità umana, quale base per le relazioni umane.                                                                                                                                                   BIBLIOGRAFIA                                                                   Il termine "                                     femminicidio                                                   " deriva dall’unione del sostantivo femminile “femmina” a cui è aggiunto il suffisso “cidio”, similmente a omicidio, deicidio, regicidio, ecc. Secondo l’Accademia della Crusca, il femminicidio consiste nel “provocare la morte di una donna, bambina o adulta, da parte del proprio compagno, marito, padre o di un uomo qualsiasi, in conseguenza del mancato assoggettamento fisico o psicologico della vittima”. https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/femminicidio-i-perche-di-una-parola/803.                                                                        https://www.treccani.it/magazine/atlante/societa/femminicidio-e-la-parola-dell-anno-2023.html .                                                                         Secondo la Platform for undocumented migrants (Picum), una ong con base in Belgio che promuove il rispetto dei diritti umani dei migranti senza documenti in Europa, ha denunciato la cancellazione delle norme che avrebbero protetto le donne migranti, in particolare coloro senza documenti o con un                                     permesso di soggiorno temporaneo.                                  Clara Serra, “Il senso del consenso”, Nuevos cuadernos Anagrama, 2024; intervista su https://youtu.be/AuCIVgPY1                                  La Convenzione è stata ratificata in Italia con la legge del 27/6/2013 n.77.                                  Invece il decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge 15 ottobre 2013, n. 119, è la prima "legge contro il femminicidio", così nel suo preambolo: "il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica".                                  Corte di Cassazione, Sezione Penale n. 32447 del 26 luglio 2023: «integra l’elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa, come nel caso in cui la stessa non abbia consapevolezza della materialità degli atti compiuti sulla sua persona». Cassazione Penale, Sez. III, 10 maggio 2023 (ud. 19 aprile 2023), n. 19599                                  “In tema di violenza sessuale, il dissenso della vittima costituisce un elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice e, 8 pertanto, il dubbio o l'erroneo convincimento della sua sussistenza investe la configurabilità del fatto - reato e non la verifica della presenza di una causa di giustificazione (Sez. 3, n. 52835 del 19/06/2018, Rv. 274417). Il dissenso, quale elemento oggettivo della fattispecie, deve vertere sugli atti sessuali e consiste in un fenomeno di natura psichica che concerne lo stato soggettivo del soggetto passivo, non quello del soggetto attivo del reato. Da ciò deriva che il dissenso è fuori dalla valutazione degli elementi soggettivi del reato e quindi del dolo. Diversa invece è la valutazione in ordine alla coscienza e alla volontà della condotta da parte del soggetto autore del delitto. Nel reato di violenza sessuale, la coscienza di costringere la persona offesa a compiere o a subire un atto sessuale si manifesta innanzitutto nella consapevolezza del dissenso di questa. Pertanto, l'errore sul dissenso, che esclude il dolo ai sensi dell'art. 47 cod. pen., consiste nell'errore sul valore sintomatico delle manifestazioni esterne di resistenza all'atto sessuale poste in essere dalla persona offesa. Trattandosi di un errore sul fatto, è necessario che il soggetto, che ha agito presupponendo una realtà diversa da quella effettiva, debba dare pienamente conto degli elementi fattuali che hanno determinato in lui, nonostante l'uso della normale diligenza, l'erroneo convincimento dell'esistenza del consenso”. Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 06/12/2023) 05/03/2024, n. 9316.                                                                                     Articolo estratto da “L’Eco Giuridico" n. 4 de1 8/04/2024- Centro Studi Zaleuco Locri
 
  

Dalle visure catastali spesso è visibile l'esistenza di un livello, ossia la concessione in godimento di un terreno a fronte del pagamento di un corrispettivo annuo.                                                                               Si tratta di un istituto risalente al diritti romano e che ha avuto grande applicazione in periodo medievale.                                                                  In particolare i grandi proprietari terrieri (Comune, Chiesa, Nobiltà) costituivano sui loro terreni degli oneri a favore degli affittuari.                                                      Oggi sebbene in molti atti sia constatabile, i rispettivi titolari da tempo non lo esercitano, e non ritengono di essere vincolati.                                                      Ebbene, in un'ipotesi di contestazione sulla validità dell'iscrizione, è intervenuta la Cassazione, che ha così statuito:                                                      "                                               il regime giuridico del livello va assimilato a quello dell'enfiteusi, in quanto i due istituti, pur se originariamente distinti, finirono in prosieguo per confondersi ed unificarsi, dovendosi, pertanto, ricomprendere anche il primo, al pari della seconda, tra i diritti reali di godimento.                                                                  L'esistenza del livello deve essere accertata mediante il titolo costitutivo del diritto o l'atto di ricognizione, mentre deve escludersi rilievo ai dati catastali                                  "                                  .
 
  



