Processi e viaggi a Roma ai tempi del Covid.
Rigettata la richiesta di rinvio per legittimo impedimento, proposta dal difensore che aveva allegato l'ordinanza di gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-2019, adottata il 23/2/2020 dal Ministro della Salute e dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
Un difensore, residente in Friuli, chiedeva il rinvio del processo perché non poteva raggiungere la sede della Corte a causa del rischio di contagio epidemico.
La Cassazione, sezione III, all’udienza 28/2/2020, rigettava il rinvio del processo così motivando.
<<L'istanza di rinvio del processo per legittimo impedimento del difensore non sia meritevole d'accoglimento.
Dall'ordinanza contingibile ed urgente addotta a giustificazione dell'istanza di rinvio si ricava che, alla data della richiesta, nessun caso di contagio da COVID-19 era stato rilevato nella regione Friuli Venezia Giulia, dandosi soltanto atto di 25 casi accertati invece nella vicina regione Veneto. Nessuna delle misure precauzionali adottate dall'ordinanza allegata incide sulla trattazione dei procedimenti giudiziari, sull'utilizzo dei mezzi di trasporto o sulla libertà di circolazione all'interno della Regione o da questa verso zone non identificate dall'O.M.S. come a rischio epidemiologico. Com'è noto, poi, alcuna, analoga, restrizione era stata adottata, nel periodo in cui si è tenuta l'udienza del presente procedimento, nella città di Roma, ove non erano stati accertati focolai di epidemia, sicchè l'udienza pubblica fissata il giorno 28 febbraio u.s. presso questa Corte Suprema si è regolarmente tenuta con la trattazione di tutti i procedimenti e la partecipazione - oltre che dei componenti l'Ufficio, molti dei quali residenti in altre regioni - di numerosi avvocati provenienti dalle più disparate aree del Paese.
La prudente, ed insindacabile, decisione del difensore di rinunciare al programmato trasferimento aereo da Trieste a Roma, senza che sia stato addotto alcun particolare motivo di salute di carattere personale/familiare, che sarebbe altrimenti stato adeguatamente considerato (cfr. Sez. 4, n. 18069 del 10/02/2015, Saluci, Rv. 263438), non può pertanto integrare - alla data di trattazione del procedimento e con riguardo alla situazione al momento in atto nelle aree geografiche interessate quali sopra indicate - un assoluto impedimento a comparire rilevante ai sensi dell'art. 420 ter c.p.p., comma 5.>>
Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 28-02-2020) 28-04-2020, n. 13129 .
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