Spedizioniere. Dichiarazione doganale errata, sottofatturazione.
Va esclusa la responsabilità dello spedizioniere che si è limitato a depositare una dichiarazione utilizzando i dati e documenti forniti dall'importatore, a meno che l'Ufficio non provi che egli era, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere, a conoscenza della loro erroneità, o perché emergente ictu oculi o perché facilmente riscontrabile con l'uso della diligenza professionale qualificata richiesta.
La Cassazione civile, sez. 5, con la sentenza 33330/2019, si è occupata di un caso di sottofatturazione, contestato dall'Agenzia delle Dogane ad uno spedizioniere, quale coobbligato in solido con la ditta importatrice, per l'errata indicazione del valore della merce importata.
Lo spedizioniere eccepiva la violazione del contraddittorio, l'insussistenza della responsabilità solidale con quella dell'importatore, avendo egli agito in regime di rappresentanza diretta, nonché l'insussistenza dell'elemento colposo.
Risolvendo la questione il Supremo consesso così ha motivato.
In tema di diritti doganali, la responsabilità dello spedizioniere che agisca quale rappresentante diretto dell'importatore può essere invocata, ai sensi degli art. 201, § 3,
comma 2 e 202, 203 CDC Reg [CEE] n. 2913/1992 solo laddove questi abbia consapevolmente partecipato alla redazione della irregolare dichiarazione doganale od abbia attivamente contribuito all'introduzione irregolare od alla sottrazione della merce in dogana.
In particolare, nell'ipotesi di cui all'art. 201 che qui interessa, «quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dati dovuti per legge, le persone che hanno fornito detti dati necessari alla stesura della dichiarazione, e che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, possono parimenti essere considerate debitori conformemente alle vigenti disposizioni nazionali».
Analogamente, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della I. n. 213 del 2000, «in ordine alla regolarità, veridicità e completezza dei dati, nonché alla idoneità e validità dei documenti allegati, gli spedizionieri doganali ... rispondono solidalmente del pagamento del tributo se erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità ».
Va escluso, pertanto, che possa configurarsi una responsabilità solidale del rappresentante diretto che si sia limitato a depositare una dichiarazione utilizzando i dati e allegando i documenti forniti dall'importatore, a meno che l'Ufficio non provi che egli era, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere, a conoscenza della loro erroneità, o perché emergente ictu ocu/i o perché facilmente riscontrabile con l'uso della diligenza professionale qualificata richiesta.
In altri termini, occorre «una autonoma condotta attiva di parte 'azione alla introduzione irregolare della merce in dogana e un elemento soggettivo di conoscenza o ragionevole conoscibilità della sua irregolarità» (Cass., n. 12141/2019, cit.): interpretazione coerente con quella della Corte di Giustizia UE, la quale, in tema di rappresentanza diretta - in cui la responsabilità è del dichiarante (e, quindi, del rappresentato, in nome e per conto del quale il rappresentante agisce) - estende la responsabilità anche a coloro che abbiano posto in essere comportamenti materiali tali da ingenerare la mancata riscossione dell'imposta e che abbiano perciò autonomamente posto in essere un comportamento illecito (Corte di Giustizia UE, 19 ottobre 2017, C-522/16, punti 47 - 53).
Diversamente, come si è appena detto, il rappresentante diretto che si limiti alla mera stesura della dichiarazione doganale sulla scorta della documentazione e dei dati forniti dall'importatore rimane estraneo alla fattispecie impositiva, posto che detta dichiarazione, in quanto resa in base al ruolo di dichiarante in nome altrui (procurator), risale al rappresentato in nome e per conto del quale egli ha agito a termini dell'art. 5, Reg. (CEE) n.2913/1992.
Ciò premesso in punto di diritto, nella specie il giudice del merito ha accertato in fatto che il verbale di constatazione sul quale si fonda l'atto impugnato non è stato notificato personalmente all' odierno ricorrente, ma gli è stato materialmente consegnato, secondo quanto previsto dall'art. 40 comma 3 TULD, nella sua qualità di rappresentante negoziale dell'importatore.
Ciò rende evidente una circostanza decisiva ai fini del giudizio, ossia che (l'importatore) non è stato considerato debitore di imposta, proprio in quanto dichiarante in regime di rappresentanza diretta, avendo partecipato al procedimento solo in tale ruolo.
Ne consegue che nessun addebito è stato mosso allo spedizioniere a termini dell'art. 201, terzo paragrafo,comma secondo, del Reg. (CEE) n. 2913/1992: difatti, se l'Ufficio avesse inteso contestare la responsabilità nella dichiarazione dogane, per aver fornito personalmente i dati errati o per essere stato a conoscenza della loro erroneità, avrebbe dovuto notificargli personalmente il processo verbale e un separato avviso di rettifica dell'accertamento, individuando lo specifico profilo sotto il quale egli era tenuto a rispondere della violazione accertata.
La CTR, ascrivendo la responsabilità dell'importatore alla mera redazione della dichiarazione doganale («egli sottoscrisse la predetta dichiarazione e ne risponde»), senza tener conto che l'Ufficio non aveva individuato alcun suo specifico contributo materiale nella predisposizione dei dati non corrispondenti al vero, né gli aveva mai contestato di essere a conoscenza, o di avere colpevolmente ignorato, l'erroneità di quei dati, ha dunque violato gli artt. 5 e 201, par. 3, primo comma Reg. (CEE) n. 2913/1992 che, in tale caso, configurano la responsabilità per la mancata corrispondenza fra quanto dichiarato e quanto accertato in capo al solo soggetto per conto del quale la dichiarazione è stata resa, ossia all'importatore.
Risulta d'altro canto evidente che, una volta escluso che la violazione accertata sia ascrivibile al rappresentante diretto, questi, a maggior ragione, non può essere tenuto al pagamento della relativa sanzione.
Il ricorso va, pertanto, accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito, accogliendo l'originaria domanda del ricorrente di annullamento dell' atto impositivo.
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