Nella crisi coniugale lo scontro coinvolge cani e gatti.
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Sono sempre più numerosi in Italia i casi in cui i giudici sono investiti della decisione a chi affidare gli animali domestici quando la coppia si separa o divorzia.Nel momento della crisi la contesa dei coniugi investe spesso gli animali domestici con loro conviventi; sono numerose le decisioni su cani e gatti, conigli, pesci, tartarughe, pappagalli, per come regolamentare la loro gestione ed il loro mantenimento.
Attualmente non c'è una norma giuridica che disciplina l'affidamento degli animali domestici quando si conclude la convivenza o i coniugi si separano.
Eppure una delle più frequenti cause di separazione è costituita dalla litei sugli animali domestici.
I Giudici non sono obbligati a pronunciarsi, in quanto la questione non rientra fra le materie urgenti per cui occorre provvedere; tuttavia è frequente la decisione in merito.
In passato le sentenze affidavano l'animale utilizzando il principio di proprietà; si valorizzava il microchip o il tatuaggio, applicato all’animale, e lo si assegnava all'intestatario
Recentemente si valuta l'intensità del legame affettivo che l’animale sviluppa con tutti i membri della famiglia e si tende a preservare il rapporto indipendentemente dalla effettiva titolarità.
Il cambiamento della natura del rapporto tra proprietario e animale di affezione, non è più riconducibile alla mera proprietà di un oggetto di cui il detentore avrebbe la completa disponibilità.
Si riporta lo stralcio di una sentenza del Tribunale di Roma, del 15/3/2016, che ha riguardato la cessazione della convivenza con una decisione sull'animale domestico.
"In caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale , in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell'animale sentiti coniugi, i conviventi, la prole e , se del caso, esperti di comportamento animale , attribuisce l'affido esclusivo o condiviso dell'animale alla parte in grado di garantire il maggior benessere. Il Tribunale è competente a decidere in merito all'affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio".
E , nel caso di specie , considera che il regime giuridico in grado di tutelare l'interesse materiale spirituale-affettivo dell'animale , contemperandolo , peraltro , con l'interesse affettivo sia di parte attrice che di parte convenuta, sia l'affido condiviso con divisione al 50% delle spese per il suo mantenimento (cibo , cure , ecc.)...
PQM dispone l'affido condiviso del cane ad entrambe le parti , che dovranno prendersi congiuntamente cura dell'animale , provvedendo nella misura del 50% ciascuno alle spese per il suo mantenimento ( cure mediche , cibo e quanto altro eventualmente necessario al suo benessere); dispone che lo stesso stia sei mesi l'anno con l'una sei mesi con l'altra , con facoltà per parte che nei sei mesi non lo avrà con se di vederlo e tenerlo due giorni la settimana , anche continuativi , notte compresa ; stabilisce che , per i primi sei mesi dalla pubblicazione della presente sentenza il cane stia con la parte-attrice.
Anche il Tribunale di Sciacca in un recente provvedimento si è espresso sull'assegnazione di un cane e di un gatto.
"in mancanza di accordi condivisi e sul presupposto che il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela, anche in relazione al benessere dell'animale stesso, assegna il gatto (omissis...) (omissis...) al resistente che dalla sommaria istruttoria appare assicurare il miglior sviluppo possibile dell'identità dell'animale ed il cane (omissis...), indipendentemente dall'eventuale intestazione risultante nel microchip, ad entrambe le parti, a settimane alterne, con spese veterinarie e straordinarie al 50%".

Cosa succede se il servizio di pulizia delle strade, anche dopo la scadenza del contratto originario, è prorogato con una serie di delibere della Giunta comunale, ma senza che sia stipulato un nuovo contratto in forma scritta? È vincolante per il Comune o risponde il funzionario/amministratore che ha disposto la proroga? L'ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione I Civile, n. 22990 del 9 luglio 2026, rimarca il profondo contrasto giurisprudenziale esistente.




