Leasing traslativo: inadempimento o perdita del bene; cosa succede?

Il leasing traslativo è un "contratto avente ad oggetto l'utilizzazione di beni i quali  conservano alla scadenza un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione e dietro canoni che scontano anche una quota del prezzo.
Ciò che rileva, indipendentemente dalla circostanza che concedente sia il produttore del bene ovvero un imprenditore che l'acquisti per porlo a disposizione dell'utilizzatore, è se il godimento temporaneo da parte dell'utilizzatore esaurisca la funzione economica del bene ovvero la durata del contratto sia predeterminata solo in funzione dell'ulteriore differito trasferimento del bene e della rateizzazione del prezzo d'acquisto; 
in quest'ultima ipotesi, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, si applica in via analogica la disciplina della vendita con riserva della proprietà, per cui, ai sensi dell'art.1526 cod. civ., l'utilizzatore ha diritto alla restituzione delle rate riscosse ed il concedente ha diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa oltre al risarcimento del danno" (sentenza n. 13965 del 23/05/2019).


E' cospicuo il contenzioso relativo al leasing, specialmente per quanto riguarda il mancato pagamento delle rate, la restituzione di veicoli o attrezzature aziendali, oppure la perdita del bene. 

Nel leasing traslativo si applica per analogia la disciplina dettata dall'art. 1526 cod. civ. per la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà.
In caso di inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo, riconsegnato il bene, ha diritto alla restituzione delle rate riscosse, mentre il concedente ha diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, il quale comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l'uso, ma non include il risarcimento del danno che può derivare da un deterioramento anormale della cosa né comprende il mancato guadagno"; 
Sentenza n. 9161 del 24/06/2002: "nel leasing traslativo, al quale si applica la disciplina della vendita con riserva di proprietà, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo, restituita la cosa, ha diritto alla restituzione delle rate riscosse, fatto salvo il diritto del concedente di trattenere un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno. Mentre l'equo compenso comprende la remunerazione del godimento del bene ed il deprezzamento conseguente alla sua non commerciabilità come nuovo ed al logoramento per l'uso, ma non il mancato guadagno da parte del concedente, il risarcimento del danno può derivare da un deterioramento anormale della cosa dovuto all'utilizzatore (nella specie, non si è considerata meritevole di censura la decisione di appello che, facendo corretta applicazione dell'art.1526, ultimo comma, cod. civ., ha ritenuto eccessivo che il concedente trattenesse l'intero monte dei canoni versati, determinando l'equo compenso in misura corrispondente al valore delle utilità ricavate dall'utilizzatore secondo le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.

Alcuni contratti pongono il rischio della perdita del bene a carico dell'utilizzatore per fatto ad esso non imputabile.
La Cassazione,  Sez. III, Sent., (ud. 30-01-2019) 23-05-2019, n. 13956 ha reputato la clausola non vessatoria:
" è, a monte, da escludere che in esse possano effettivamente individuarsi i caratteri di una clausola penale.  
Connotato essenziale della clausola penale è infatti la sua connessione con l'inadempimento colpevole di una delle parti e pertanto essa non è configurabile allorché sia collegata all'avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile alla parte obbligata. 
Una siffatta pattuizione costituisce una condizione o clausola atipica che può essere introdotta dall'autonomia contrattuale delle parti, ma resta inidonea a produrre gli effetti specifici stabiliti dal legislatore per la clausola penale (Cass. n. 4603 del 02/08/1984, che, sulla scorta del principio enunciato, ha reputato non costituire clausola penale la pattuizione, inserita in un contratto di appalto, in forza della quale la ditta appaltatrice avrebbe potuto riscuotere immediatamente - anzichè quarantacinque giorni dopo la consegna dell'opera (come stabilito in contratto) - il prezzo concernente la parte dei lavori eseguiti ed il costo dei materiali a piè d'opera, qualora i lavori stessi avessero subito un ritardo superiore a trenta giorni per causa non imputabile all'appaltatrice o per causa di forza maggiore; v. anche Cass. 10/05/2012, n. 7180; 30/01/1995, n. 1097).

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