Diffamazione della persona estranea alle indagini.

Il Tribunale civile di Milano, con la sentenza in commento  ripercorre gli orientamenti in materia.


Nel caso di pubblicazione a mezzo stampa di un atto riproduttivo del contenuto di intercettazioni telefoniche non più coperte da segreto investigativo, relative a persona non coinvolta nelle indagini come parte e potenzialmente lesive del suo onore, della sua reputazione, della sua riservatezza o di altri suoi interessi primari, non è automaticamente necessario che il diritto di cronaca giudiziaria avvenga mediante l'omissione di qualsiasi riferimento a detta persona o espungendo i fatti che riguardano il terzo estraneo, dovendosi sempre accertare in concreto l'esistenza dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, che sussiste qualora sia rilevante per assicurare il controllo dell'opinione pubblica sulla vicenda.

L'attore lamenta di essere stato citato sul quotidiano "IL RESTO DEL CARLINO PESARO" come coimputato nel processo penale RG n. 1856/2005 piuttosto che come persona offesa, quale di fatto era. È quindi indubbio che difetti il requisito della verità dei fatti e, conseguentemente, anche quello della continenza sostanziale, che a sua volta si riflette sull'interesse pubblico alla lettura di una notizia che non offra una versione distorta e fuorviante dei fatti. Quanto invece all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 595 c.p., "è necessario e sufficiente che ricorra il cd. dolo generico, anche nelle forme del dolo eventuale, cioè la consapevolezza di offendere l'onore e la reputazione altrui, la quale si può desumere dalla intrinseca consistenza diffamatoria delle espressioni usate" (Cass. civ. sez. III n.26964 del 20/12/2007, n.25420 del 26/10/2017). Nel caso in esame, non risulta l'uso di "espressioni o parole socialmente interpretabili come offensive" (Cass. pen. sez. V n.7715 del 04/11/2014) nei confronti di parte attrice, che infatti non se ne duole, sicché deve escludersi la sussistenza del dolo, trattandosi molto più probabilmente di un refuso della testata giornalistica, la quale peraltro ha pubblicato una rettifica ammettendo l'errore commesso.

L'attribuzione dei fatti a parte convenuta deve pertanto essere limitata al piano della responsabilità civile.

Con riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, si osserva quanto segue.

Anzitutto, si richiama qui di seguito Cass. civ. sez. III n.25423 del 02/12/2014, secondo cui "L'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato, sicché ai fini risarcitori è del tutto irrilevante che il fatto sia stato commesso con dolo o con colpa".

Le parti istanti hanno allegato l'esistenza di un danno patrimoniale, ma hanno omesso di fornire una prova della diminuzione patrimoniale, la quale è stata solo genericamente allegata. Conseguentemente, la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali non può che essere respinta.

Con riferimento ai danni non patrimoniali, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, il danno all'onore e alla reputazione - che si identifica non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, bensì con le conseguenze di tale lesione - non è in re ipsa, sicché il "danno non patrimoniale" "anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona costituisce danno conseguenza (cass. n. 8827 e 8828/03, n. 16004/03) che deve essere allegato e provato". Al riguardo va chiarito che, attenendo il pregiudizio non patrimoniale alla sfera immateriale, "il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri. Il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che" - secondo il principio di regolarità causale - "consentano di risalire al fatto ignoto" (SS.UU. sentenze nn. 26972/08, 26973/08, 26974/08, 26975/08). Dunque, attesa la natura immateriale dei beni giuridici lesi in caso di danno non patrimoniale, la giurisprudenza di legittimità tende ad alleggerire l'onere probatorio che di solito incombe in capo al danneggiato, ammettendo quest'ultimo a provare la lesione patita anche solo facendo ricorso alla prova presuntiva, ai fini della quale assumono rilevanza, "quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale". (Cass. Civ. Sez. III n.13153 del 25/05/2017 e n. 25420 del 26/10/2017).

Nel caso di specie, a sostegno della domanda risarcitoria parte attrice ha allegato i seguenti elementi: che l'attore  è "titolare di licenze comunali, autorizzazioni prefettizie, ha un incarico politico ufficiale nel PLI, fa parte di associazioni senza fine di lucro per l'assistenza a persone anziane, è rappresentante legale di diverse società"; che l'atore  ha dovuto dare spiegazioni e chiarimenti "per la richiesta di un leasing per acquistare una nuova Porsche Cayenne" e per ottenere un incarico di vendita di un appartamento; che "la B.F. stava rifiutando un credito bancario" all'attore.; che "l'articolo è a tutt'oggi visibile in Internet".

Sebbene sia pacifica l'oggettiva portata diffamatoria delle dichiarazioni come sopra individuate, le ricadute negative sulla reputazione, sull'onore e sull'immagine professionale degli istanti (anche in considerazione delle funzioni da questi svolte), così come allegate, non possono essere presunte. Si deve infatti rilevare come, innanzitutto, parte attrice, pur avendo allegato l'articolo diffamatorio, ha omesso di provare che esso "è a tutt'oggi visibile in Internet con gravi conseguenze economiche per gli istanti", di fatto onerando il Giudice del compito di verificarne l'effettiva sussistenza sul web della quale, peraltro, non vi è traccia attuale. Da ciò ne consegue altresì che la portata divulgatoria dell'articolo in questione sia stata minima, tant'è chel'attore. ne è venuto a conoscenza a distanza di ben sei anni dalla pubblicazione della notizia, della quale inoltre è intervenuta rettifica da parte di parte convenuta, a proposito della quale Cass. civ. sez. VI n.16040 del 26/06/2013 prevede che "la pubblicazione di una rettifica è circostanza di per sé idonea a ridurre l'ammontare del danno non patrimoniale causato da un articolo diffamatorio, a nulla rilevando che la rettifica sia avvenuta volontariamente piuttosto che in adempimento di un obbligo".

Conseguentemente, per tutto quanto sopra esposto, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.

In merito alla domanda volta ad ottenere la pubblicazione della presente decisione, in ragione del lungo lasso di tempo trascorso dalla pubblicazione dell'articolo, si ritiene che la invocata pubblicazione della sentenza non potrebbe avere la funzione risarcitoria attribuita dalla difesa di parte attrice.

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