Il gioco delle tre carte tra abilità e truffa.

Il gioco delle tre carte, come pure quello simile delle tre tavolette o tre campanelli, sono leciti se realizzati con onestà; diventano illeciti se chi dirige, oltre all'abilità e destrezza, utilizza atti fraudolenti.

Il gioco delle tre carte consiste nel  porre di dorso sul tavolo tre figure diverse, che vengono lanciate con abilità e il giocatore deve individuare dove si trova quella vincente.

Il gioco dei tre campanelli (scatolette, tazze, bicchieri) consiste nel porli sul tavolo e nel nascondere sotto uno di essi una biglia, un cece o  altro; con un rapido movimento delle mani si spostano poi i campanelli ed eventualmente la biglia, e si invita il giocatore a individuare sotto quale di essi si trovi la biglia dopo lo spostamento.

Spesso accade che durante il gioco siano applicati giochi di prestigio o piccoli inganni, che distraggono e rendono in pratica quasi impossibile vincere.
Se ciò avviene si realizza un'illecito penale che spesso giunge fino alla Cassazione; ultimamente la Sezione seconda in data 27-11-2019, n. 48159 si è pronunciata riguardo al gioco delle tre campanelle.

<<2. Va osservato come la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 11666 del 23/09/1985 Rv. 171261 - 01) abbia osservato che il giuoco dei tre campanelli - e quelli similari delle tre tavolette o delle tre carte - di per sè non concretano il reato di truffa posto che la condotta di chi dirige il giuoco non realizza alcun artificio o raggiro, bensì "una realtà" ed una regolare continuità di movimenti, che, per essere l'effetto della estrema abilità di chi dirige il giuoco, inducono, da ultimo, il giocatore a confidare nel "caso" -.

Naturalmente, a diversa soluzione si deve giungere nel caso in cui all'abilità ed alla destrezza di chi esegue il giuoco si aggiunga una fraudolenta attività del medesimo.

2.1. Nel caso di specie, tuttavia, la ricostruzione della Corte di appello non permette di identificare la presenza di tale ulteriore attività posto che risulterebbe essere stata la parte offesa a determinarsi a giocare (cfr. pag. 6 del provvedimento impugnato in cui deve darsi atto che il riferimento all'imputato che "si determinò a giocare" risulta frutto di un palese refuso).

2.2. La presenza di una induzione della persona offesa a giocare con il miraggio di una facile vincita risulta elemento dedotto sulla base di un giudizio meramente ipotetico e non costituisce inoltre - di per sè - nè artifizio nè raggiro perchè tale l'affermato inganno riguardava una caratteristica del gioco (la sproporzione a favore del "banco" in conseguenza dell'uso da parte dei "tenutari del gioco" di abilità o destrezza che potrebbero e possono essere rese inefficaci solo dall'eventuale superiorità della prontezza di riflessi e dello spirito di osservazione di chi vi partecipa) che rientra nell'ambito dei fatti notori (cfr. Sez. 3, sent. n. 1566 del 13/11/1985 - dep. 20/02/1986 - Rv. 171944 - 01) e perchè - sulla base di tali presupposti - la parte offesa rimaneva libera di partecipare o meno al gioco medesimo.

2.3. Ancora, del tutto improprio è il richiamo alla pronuncia delle sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 14 del 18/06/1991 Rv. 187863 - 01) posto che tale decisione riteneva rilevante ai fini della ipotizzabilità degli elementi costitutivi della truffa - il fatto che il soggetto raggirato fosse indotto a credere di avere spirito di osservazione e abilità tale da poter controllare i propri "avversari". Non risulta invece indicata dai giudici del merito alcuna situazione che abbia potuto portare la persona offesa a ritenere di potere fare affidamento su una abilità o capacità di controllo superiore o pari a quella dei tenutari del gioco.

2.4. Tra l'altro - ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie nei limiti della doverosa osservanza del divieto di reformatio in peius - dovrebbe tenersi anche conto del fatto che - stando alla ricostruzione del giudice di primo grado - nemmeno vi sarebbe stato lo svolgimento di alcun gioco in quanto il danaro sarebbe stato preso dalle mani della persona offesa senza che costui avesse materialmente "puntato" nemmeno parte di tale somma. Non può certo dimenticarsi - sul punto - che l'approfittamento di circostanze create ad arte per giungere alla sottrazione della cosa mobile altrui costituisce presupposto di altra fattispecie criminosa rispetto alla truffa.

2.5. Le sopra esposte considerazioni impongono l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Bologna per nuovo giudizio.>>
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