Divieto di accesso agli stadi per i razzisti.
Può essere applicato il DASPO, previsto per la violenza in occasione di manifestazioni sportive, quando il reato è caratterizzato da manifestazione di odio razziale.
Il TAR Lazio Roma, con la sentenza 27-03-2019, n. 4085 ha ritenuto legittimo il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, per un periodo di cinque anni, emesso dal Questore di Roma in relazione ad un grave episodio di odio razziale.
Il caso riguarda l'aggressione da parte di un gruppo di circa dieci giovani di nazionalità italiana, i quali senza alcuna motivazione, dopo aver insultato due cittadini stranieri che stavano transitando in strada, profferivano al loro indirizzo le frasi di stampo discriminatorio "Negri di merda, immigrati del cazzo, Ebrei", e li aggredivano con calci e pugni.
Si riporta un breve stralcio della sentenza.
<<Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive è stato introdotto, al fine di prevenire gli episodi violenti nel contesto delle manifestazioni sportive, dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401 ("Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive").
Secondo l'art. 6, comma 1, della citata legge n. 401, come modificato dal D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146 ("Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno"), il DASPO può essere disposto "nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della L. 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della L. 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 1993, n. 205, e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter, della presente legge, nonché per il reato di cui all'articolo 2-bis del D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2007, n. 41, e per uno dei delitti contro l'ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI, capo I, del codice penale, nonché per i delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) ed h) del codice di procedura penale ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza".
Nel caso di specie, il divieto è stato applicato con riferimento al disposto dell'art. 2, comma 3, del D.L. n. 122 del 1993, convertito in L. n. 205 del 1993, secondo cui:
"Nel caso di persone denunciate o condannate per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della L. 13 ottobre 1975, n. 654, per uno dei reati previsti dalla L. 9 ottobre 1967, n. 962, o per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, nonché di persone sottoposte a misure di prevenzione perché ritenute dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, ovvero per i motivi di cui all'articolo 18, primo comma, n. 2-bis), della L. 22 maggio 1975, n. 152 si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della L. 13 dicembre 1989, n. 401, e il divieto di accesso conserva efficacia per un periodo di cinque anni, salvo che venga emesso provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o provvedimento di revoca della misura di prevenzione, ovvero se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della L. 3 agosto 1988, n. 327".
A sua volta l'art. 3 del medesimo d.l., richiamato dall'art. 2, comma 3, su citato, e il cui contenuto è oggi riportato nell'art. 604 ter del c.p., ha introdotto una circostanza aggravante, disponendo che:
"Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà".
Nel caso in esame, dunque, il ricorrente è stato denunciato, in concorso, per i reati di cui agli artt. 582 e 583 c.p., nonché dell'art. 3, comma 1, L. n. 205 del 1993, perché in data 29 ottobre 2017, alle ore 2.35, avrebbe preso parte, con un gruppo di circa dieci giovani di nazionalità italiana, all'aggressione a due cittadini stranieri, senza alcuna motivazione; il gruppo, dopo aver insultato due cittadini stranieri che stavano transitando in quel momento sulla strada, proferendo al loro indirizzo le seguenti frasi di stampo discriminatorio "Negri di merda, immigrati del cazzo, ebrei", li aveva contestualmente aggrediti con calci e pugni, procurandogli gravi lesioni.
Nell'immediatezza dei fatti il ricorrente è stato identificato dal personale di Polizia come appartenente al suddetto gruppo di persone sulla base della descrizione fornita da alcuni testimoni dell'accaduto.
Il provvedimento è stato quindi adottato con riferimento a tali circostanze, facendo espresso richiamo alla disposizione introdotta dall'art. 2 della L. n. 205 del 1993, sopra riportato.
2. Con riguardo alla omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, dedotta con il primo motivo di ricorso, deve osservarsi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, i provvedimenti quale quello in esame, essendo protesi alla più efficace tutela dell'ordine pubblico e ad evitare la reiterazione dei comportamenti vietati, possono anche prescindere dal previo coinvolgimento procedimentale del destinatario della misura di prevenzione. Secondo questo orientamento, "stante il carattere cautelare ed urgente della misura di cui all'art. 6 della L. n. 401 del 1989, volta a tutelare nel modo più efficace l'ordine pubblico e ad evitare la reiterazione di comportamenti vietati, quanto all'omessa comunicazione di avvio del procedimento, va esclusa la sussistenza dell'onere partecipativo di cui all'art. 7 della L. n. 241 del 1990" (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 3.10.2018, n.591; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 9.2.2018, n. 324; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 23.3.2016, n. 343).
3. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta l'applicazione del provvedimento di Daspo al di fuori delle ipotesi di comportamenti violenti o pericolosi per la sicurezza pubblica posti in essere "in occasione" o "a causa" di una manifestazione sportiva.
La censura è priva di pregio.
Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per cui è causa è stato adottato sulla base dell'espressa previsione di cui all'art. 2, comma 3, L. n. 205 del 1993, che estende l'applicazione dell'art. 6, L. n. 401 del 1989, ovvero del DASPO, proprio alle ipotesi di reati di particolare allarme sociale in quanto caratterizzati dalla manifestazione di odio razziale.
Tale previsione risponde proprio alla ratio di evitare che soggetti coinvolti in indagini per reati in tal modo caratterizzati, e pertanto suscettibili di sfociare in episodi di violenza immotivati e occasionati solo da un intento discriminatorio, possano accedere alle manifestazioni sportive, luogo in cui condotte analoghe potrebbero comportare una condizione di particolare rischio per l'ordine e l'incolumità pubblica, come testimoniato dal fatto che in più occasioni si sono verificate aggressioni o minacce correlate ad insulti di tipo razzista negli stadi.
Sotto tale profilo la previsione specifica dell'applicazione del DASPO non risulta irragionevole ma, anzi, si giustifica proprio con riferimento alle considerazioni che precedono.
Nel caso di specie, inoltre, non può non evidenziarsi la particolare aggressività e violenza delle condotte ascritte al ricorrente, e la gravità delle lesioni arrecate alle vittime, il tutto senza alcuna apparente motivazione se non quella della differente provenienza geografica delle stesse, di tal che, anche sotto questo profilo, la misura applicata deve ritenersi del tutto conforme al dato normativo ed alle circostanze del caso concreto.>>

Cosa succede se il servizio di pulizia delle strade, anche dopo la scadenza del contratto originario, è prorogato con una serie di delibere della Giunta comunale, ma senza che sia stipulato un nuovo contratto in forma scritta? È vincolante per il Comune o risponde il funzionario/amministratore che ha disposto la proroga? L'ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione I Civile, n. 22990 del 9 luglio 2026, rimarca il profondo contrasto giurisprudenziale esistente.




