La chat nel processo penale: insulti, ingiurie su whatsapp, facebook e network vari.
La chat è prova documentale ed il suo contenuto può essere utilizzato per accertare la commissione di un reato.
La Cassazione è ripetutamente intervenuta per chiarire la forza probatoria dei messaggi scambiati in chat o per email. Si segnalano le recenti di Cassazione penale, sez. V, sentenza 6 gennaio 2018 n. 1822, e Sez. I Sent, 09/10/2018, n. 51654.
Frequentemente si dispone il sequestro dei dati informatici memorizzati (sms, messaggi WhatsApp, e-mail) contenute nel telefono cellulare o nel computer.
“I dati informatici acquisiti dalla memoria del telefono in uso (sms, messaggi whatsApp, messaggi di posta elettronica "scaricati" e/o conservati nella memoria dell'apparecchio cellulare) hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p..
La relativa attività acquisitiva non soggiace nè alle regole stabilite per la corrispondenza, nè tantomeno alla disciplina delle intercettazioni telefoniche.
Secondo l'insegnamento della Corte di legittimità non è applicabile la disciplina dettata dall'art. 254 c.p.p., con riferimento a messaggi WhatsApp e SMS rinvenuti in un telefono cellulare sottoposto a sequestro, in quanto questi testi non rientrano nel concetto di "corrispondenza", la cui nozione implica un'attività di spedizione in corso o comunque avviata dal mittente mediante consegna a terzi per il recapito (Sez. 3, n. 928 del 25/11/2015, dep. 2016, Giorgi, Rv. 265991).
Non è configurabile neppure un'attività di intercettazione, che postula, per sua natura, la captazione di un flusso di comunicazioni in corso, mentre nel caso di specie ci si è limitati ad acquisire ex post il dato, conservato in memoria, che quei flussi documenta”.
Anche il contenuto del messaggio può costituire reato di istigazione a delinquere, apologia o altro.
La Cassazione penale, Sez. I, con la sentenza 09/10/2018, n. 51654 ha stabilito: "integra il reato di apologia riguardante delitti di terrorismo la condotta di chi condivide su "social network" (nella specie "Twitter" e "Whatsapp") "link" a materiale "jihadista" di propaganda, senza pubblicarli in via autonoma, in quanto, potenziando la diffusione di detto materiale, accresce il pericolo, non solo di emulazione di atti di violenza, ma anche di adesione, in forme aperte e fluide, all'associazione terroristica che li propugna".
Nella comune messaggistica può essere configurabile il reato di cui all’art. 595 c.p, ovvero la condotta di chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione; la pena è aumentata se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità.
L'eventualità che tra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona nei cui confronti sono formulate le espressioni offensive non può indurre a ritenere che, in realtà, venga, in tale maniera, integrato l'illecito di ingiuria (magari, a suo tempo, sub specie del delitto di ingiuria aggravata ai sensi dell'art. 594 c.p., comma 4), piuttosto che il delitto di diffamazione, posto che, sebbene il mezzo di trasmissione/comunicazione adoperato ("e-mail" o "internet") consenta, in astratto, (anche) al soggetto vilipeso di percepire direttamente l'offesa, il fatto che messaggio sia diretto ad una cerchia di fruitori - i quali, peraltro, potrebbero venirne a conoscenza in tempi diversi -, fa sì che l'addebito lesivo si collochi in una dimensione ben più ampia di quella interpersonale tra offensore ed offeso (Sez. 5, n. 44980 del 16/10/2012, P.M. in proc. Nastro, Rv. 254044; Sez. 5, n. 4741 del 17/11/2000, Pm. In proc. Ignoti, Rv. 217745): di qui l'offesa alla reputazione della persona ricompresa nella cerchia dei destinatari del messaggio.
Basta pensare alla cd. trasmissione via e-mail, per rendersi conto che è certamente possibile che un agente, inviando a più persone messaggi atti ad offendere un soggetto, realizzi la condotta tipica del delitto di ingiuria (se il destinatario è lo stesso soggetto offeso) o di diffamazione (se i destinatari sono persone diverse).
Se invece della comunicazione diretto, l'agente "immette" il messaggio "in rete", l'azione è, ovviamente, altrettanto idonea a ledere il bene giuridico dell'onore.
Per quanto specificamente riguarda il reato di diffamazione, è infatti noto che esso si consuma anche se la comunicazione con più persone e/o la percezione da parte di costoro del messaggio non siano contemporanee (alla trasmissione) e contestuali (tra di loro), ben potendo i destinatari trovarsi persino a grande distanza gli uni dagli altri, ovvero dell'agente. Ma, mentre, nel caso, di diffamazione commesso, ad esempio, a mezzo posta, telegramma o, appunto, e-mail, è necessario che l'agente compili e spedisca una serie di messaggi a più destinatari, nel caso in cui egli crei a utilizzi uno spazio web, la comunicazione deve intendersi effettuata potenzialmente erqa omnes (sia pure nel ristretto - ma non troppo - ambito di tutti coloro che abbiano gli strumenti, la capacità tecnica e, nel caso di siti a pagamento, la legittimazione, a connettersi").
Partendo da tale - ovvia - premessa, si giunge agevolmente alla conclusione che, anzi, l'utilizzo di internet integra una delle ipotesi aggravate di cui all'art. 595 cod. pen, (comma terzo: "offesa recata ... con qualsiasi altro mezzo di pubblicità"), considerato la particolare diffusività del mezzo usato per propagare il messaggio denigratorio.
Se l'offesa è propagata dai giornali o dalla radiotelevisione, e quindi percepibile anche dal diretto interessato, la fattispecie criminosa che, in tal modo, si realizza è, pacificamente, quella ex art. 595 cod. pen. (diffamazione) non quella ex art. 594 cod. pen. (ingiuria)".

Cosa succede se il servizio di pulizia delle strade, anche dopo la scadenza del contratto originario, è prorogato con una serie di delibere della Giunta comunale, ma senza che sia stipulato un nuovo contratto in forma scritta? È vincolante per il Comune o risponde il funzionario/amministratore che ha disposto la proroga? L'ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione I Civile, n. 22990 del 9 luglio 2026, rimarca il profondo contrasto giurisprudenziale esistente.




