Esercito, scheda valutativa ufficiali e truppa, conflitti e obblighi di imparzialità
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Il Tar Lazio, con la sentenza 3477/2020, si è occupata degli obblighi di astensione del compilatore della scheda quando vi è conflitto con il sottoposto.
Scheda valutativa del militare,abbassamento di classifica, fra imparzialità ed eccesso di potere.
La sentenza 3477/2020 ha ritenuto illegittima la valutazione di abbassamento di classifica del militare in quanto sussistente una situazione di conflittualità.
così motiva:
<<In sede di compilazione della documentazione caratteristica degli ufficiali delle Forze armate, ove si verifichi un repentino abbassamento di classifica relativo ad un determinato periodo di servizio rispetto ad anteriori archi di tempo in cui l'ufficiale abbia costantemente riportato la qualifica massima occorre un'adeguata motivazione in ordine alle ragioni che giustificano l'attribuzione della inferiore qualifica
e, nel caso in cui il meno favorevole giudizio è riferito esclusivamente a fatti o episodi determinati, pure nella persistenza di quelle doti e capacità del valutando che hanno sempre consentito l'attribuzione al medesimo della massima qualifica, è altresì necessario che la motivazione si diffonda sulle circostanze che non hanno consentito di confermare il giudizio finale di massima classifica e sia di sufficiente puntualità almeno con riguardo alla effettiva consistenza di tali fatti e alla imputabilità degli stessi all'operato dell'ufficiale (TAR Lazio, Sez. I/bis, 7 ottobre 2004, n. 10435).
Come noto, ai sensi dell'art. 1 della l. 5 novembre 1962 n. 1695, norma applicabile nella fattispecie in esame, gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza sono sottoposti a valutazione mediante la compilazione dei seguenti documenti caratteristici: scheda valutativa, specchio valutativo, rapporto informativo.
Il successivo art. 2 prevede che i giudizi espressi nella scheda valutativa per gli ufficiali ed i sottufficiali e nello specchio valutativo per i militari di truppa si concludono con l'attribuzione di una delle seguenti qualifiche: "eccellente", "superiore alla media", "nella media", "inferiore alla media", "insufficiente".
Infine, per i fini di rilevo nella presente controversia, l’art. 3 statuisce che il giudizio e la qualifica finali espressi nella scheda valutativa e il giudizio finale espresso nel rapporto informativo sono comunicati all'ufficiale o al sottufficiale interessato, il quale firma il relativo foglio di comunicazione apponendovi la data.
Osserva il Collegio, sul punto, che la procedura per la compilazione della documentazione caratteristica degli ufficiali, contenuta nelle "istruzioni per i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e militari di truppa" prevede che nei giudizi complessivi ciascuna autorità debba mettere in risalto, in un quadro unitario e sintetico, gli aspetti essenziali che caratterizzano la figura dell'ufficiale, alla luce delle qualità dimostrate e del rendimento fornito nell'espletamento dell'incarico, avendo altresì cura di specificare l'eventuale attività di rilievo svolta dall'ufficiale nel periodo cui si riferisce la scheda valutativa, con attribuzione di una delle qualifiche previste dalla normativa in vigore, che assicuri l'esistenza del necessario rapporto di armonia e di conseguenza tra i giudizi espressi e la qualifica attribuita (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I-bis, 13 luglio 2000, n. 5871).
Va pure evidenziato che il principio di autonomia dei singoli giudizi valutativi non sempre consente una puntuale comparazione con le precedenti valutazioni ottenute, non essendo precluso al superiore gerarchico un giudizio meno favorevole nei confronti dell’esaminando, ove il rendimento nel periodo oggetto di valutazione non sia ritenuto adeguato allo standard di qualità precedentemente dimostrato.
In altri termini, non necessariamente il rendimento costituisce un unicum immutabile nel tempo, in quanto il valutato, pure avendo costantemente riportato le massime qualifiche, ben può, per fatti circoscritti, non mantenere inalterato nel tempo il livello di eccellenza.
Peraltro, laddove si verifichi un repentino abbassamento di classifica relativo ad un determinato periodo di servizio rispetto ad anteriori e diffusi anni di servizio in cui l’ufficiale abbia costantemente riportato la qualifica massima – e, a fortiori, nel caso in cui, come nella fattispecie all’esame, la qualifica torni massima nei periodi successivi - si richiede un'adeguata motivazione in ordine alle ragioni che giustificano l'attribuzione della inferiore qualifica; e, nel caso in cui il meno favorevole giudizio venga riferito esclusivamente a fatti o episodi determinati, è altresì necessario che la motivazione si diffonda sulle circostanze che non hanno consentito di confermare il giudizio finale di massima classifica e sia di sufficiente puntualità almeno con riguardo alla effettiva consistenza di tali fatti ed alla imputabilità degli stessi all'operato dell'ufficiale
(cfr. T.A.R. Lazio, sez. I-bis, 9 gennaio 1996, n. 61).
Nel caso che ne occupa, anche la sentenza n. 6280/2016 della Sezione, nell’annullare la scheda di valutazione del ricorrente relativa all’anno 2009, evidenziava che l’Amministrazione “deve enunciare un “minimo” di ragioni per la modifica di valutazioni consolidate nel tempo soprattutto se, come nel caso del ricorrente, sono state sempre Eccellenti (cfr TAR Lazio, I bis, n. 11517/2014).
Tale obbligo motivazionale appare d’altra parte ancor più stringente nel caso di specie dove il compilatore e il primo revisore della scheda sono coincisi nella stessa persona.”
Nella scheda valutativa all’odierno esame l’abbassamento di classifica viene riportato ad una valutazione inferiore di singole voci, riferite a qualità morali e intellettuali, e di carattere di cui la giurisprudenza ha evidenziato che non è possibile ipotizzare una repentino mutamento (TAR Sicilia, Sez. 1, n. 3132/2015).
Vero è che, in linea di principio, che nell'esprimere le proprie valutazioni l'autorità militare ha un'amplissima autonomia di espressione connaturata ad un’ampia discrezionalità e che, stante l'autonomia dei giudizi nei diversi periodi di riferimento, non può desumersi un'illegittimità nelle valutazioni effettuate per la sola circostanza che le stesse siano peggiorative rispetto al periodo precedente e ciò soprattutto con riferimento alle qualità professionali che ben possono essere collegate al diverso rendimento sul servizio svolto dal militare.
Tuttavia, la repentina diversità di valutazione risulta difficile da giustificare laddove essa attenga a caratteristiche consolidate in una persona quali le qualità morali e di carattere e le qualità culturali ed intellettuali; sicché la prova della flessione dovrebbe emergere da qualche elemento istruttorio posto alla base della valutazione stessa affinché sia possibile verificarne, in sede giudiziaria, la legittimità, naturalmente nel rispetto delle valutazioni discrezionali spettanti all'autorità militare.
Inoltre, la scheda 53/2017 riferisce il calo di rendimento a rilievi del tutto generici, che non consentono di individuare concreti elementi atti a giustificare la repentina riduzione della qualifica al ricorrente.
Infine, non può trascurarsi di considerare che gli Ufficiali e Sottufficiali dipendenti dal ricorrente nell’anno di riferimento sono stati valutati con la massima qualifica dallo stesso Comandante.
Va poi rilevato, come elemento induttivo utile per ritenere sussistente un vizio di eccesso di potere, che il ricorrente con le successive valutazioni è stato giudicato su di un piano di eccellenza.
In definitiva, dall’esame della documentazione depositata in giudizio non è possibile evincere alcun elemento concreto che potesse supportare la meno lusinghiera qualifica di “Superiore alla media” (TAR Lazio – Latina, Sez. I, n. 113/2012)

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