La coltivazione “domestica” di canapa indiana non è reato se di minima dimensione e per uso personale.
La questione di diritto decisa dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 12348 del 16 aprile 2020, è la seguente:
«se, ai fini della configurabilità del reato di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, è sufficiente che la pianta, conforme al tipo botanico previsto, sia idonea, per grado di maturazione, a produrre sostanza per il consumo, non rilevando la qualità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, ovvero se è necessario verificare anche che l’attività sia concretamente idonea a ledere la salute pubblica ed a favorire la circolazione della droga alimentandone il mercato».
Con riferimento all'accertamento dell'offensività della condotta di coltivazione di canapa indiana, occorre muovere, anzitutto, dal consolidato insegnamento, affermato anche a Sezioni Unite, alla stregua del quale costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando il prodotto della coltura sia destinato ad un uso personale, spettando al giudice solo verificare in concreto l'offensività della condotta ovvero l'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile (Cass. Sez. U, n. 28605, 24/04/2008).
In relazione alla prova della concreta offensività e dell'effetto drogante, a dirimere un contrasto interpretativo
se, ai fini della configurabilità del reato di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, sia sufficiente che la pianta, conforme al tipo botanico previsto, sia idonea, per grado di maturazione, a produrre sostanza per il consumo, non rilevando la quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, ovvero se sia necessario verificare anche che l'attività sia concretamente idonea a ledere la salute pubblica ed a favorire la circolazione della droga alimentandone il mercato, sono intervenute le Sezioni Unite
della Corte di Cassazione che hanno affermato il principio di diritto secondo cui il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore.
Corte di Cassazione - S.U. - Sentenza 12348 del 16 aprile 2020.
Al coltivatore domestico sono applicabili le sanzioni amministrative, quali il ritiro della patente, sospensione porto d'armi, passaporto e permesso di soggiorno, previste per la "detenzione" della sostanza ad uso personale.
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