Gomitate, scorrettezze e falli nel calcio amatoriale.

Durante una partita di calcio amatoriale, un giocatore subisce un violento trauma a seguito di una gomitata ricevuta da un avversario, riportando gravi conseguenze fisiche.
Sempre più spesso i giudici sono chiamati ad occuparsi di incresciose scorrettezze avvenute durante le azioni di gioco.

Ebbene chi pratica sport ha l'obbligo di comportarsi sempre con lealtà e prudenza nell'osservanza del regolamento sportivo; l'agonismo deve essere sempre rispettoso dell’integrità fisica dell'avversario, essendo l’attività sportiva tutelata da norme nazionali e internazionali

Quotidianamente assistiamo alle discussioni sulla natura del fallo, da rigore o meno, senza che nessuno dei calciatori si faccia male.
Succede pure che qualche giocatore riporti lesioni in conseguenza di un intervento falloso; l'arbitro applica, in tali casi, la sanzione prevista dal regolamento sportivo, ossia la punizione, accompagnata o meno dall'ammonizione o espulsione.
Se la condotta si mantiene nel limite dell'agonismo sportivo e non sussiste una condotta dolosa o colposa, l'avversario falloso non può essere ritenuto responsabile dei danni in sede penale e civile; il fatto rimane circoscritto alla competenza del giudice sportivo.

Quando invece l'azione di gioco, cagionante le lesioni, è stata commessa con dolo o colpa, il giocatore può essere chiamato a rispondere di lesioni personali dinanzi al giudice civile e a quello penale.

Recentemente la Cassazione civile, con la sentenza n. 30522/2019,  si è occupata di lesioni riportate nel corso di una partita, ritenendo il fatto non penalmente rilevante perché commesso senza dolo o colpa.

Si riporta un breve stralcio della sentenza.

<<Il ricorrente espone di avere agito nei confronti di D.F., ritenendolo responsabile del delitto di lesioni personali a suo danno consistite in una violenta gomitata al capo nel corso di una partita di calcio amatoriale che gli aveva causato un trauma cranico ed una violenta crisi epilettica.

Il Tribunale penale di Ravenna e la Corte d'Appello di Bologna avevano ritenuto che non vi fossero elementi sufficienti per accertare una responsabilità penale a titolo di dolo o di colpa a carico di D.F., non potendo considerarsi oltre il ragionevole dubbio che egli avesse saltato scompostamente per conseguire illecitamente un obiettivo agonistico.

La Corte di Cassazione penale, investita del gravame dall'odierno ricorrente costituitosi parte civile, annullava la sentenza d'appello ai soli effetti civili per omesso accertamento della sussistenza di una responsabilità civile per fatto colposo con conseguente rinvio al giudice competente in grado d'appello.

La Corte d'appello, nella sentenza qui impugnata, rigettava la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, in quanto la condotta scorretta era "contenuta nell'alveo dell'agonismo sportivo" e non risultava connotata da responsabilità per assenza di dolo o colpa>>.


In un'altra fattispecie di condotta scorretta, mentre il gioco era fermo, il Tribunale di Trento ha ritenuto sussistenti le lesioni, condannando l'autore per la condotta scorretta.

In particolare il Giudice scrive:

<<Il giocatore autore dell'evento lesivo, che sia stato però rispettoso delle regole del gioco, del dovere di lealtà nei confronti dell'avversario e dell'integrità fisica di costui, certamente non sarà perseguibile penalmente, perché non può dirsi superata, in siffatta situazione, la soglia del "rischio consentito", soglia che non può dirsi superata neppure nel caso d'involontaria violazione di disposizioni regolamentari di gioco dovute alla foga agonistica, in quanto è dato di comune esperienza che nel corso di una gara l'ansia di risultato, la stanchezza fìsica e la carica agonistica, talvolta eccessiva, possono comportare delle violazioni non volontarie del regolamento di gara.

Laddove però il fatto lesivo si verifichi perché il giocatore viola volontariamente le regole del gioco, disattendendo i doveri di lealtà verso l'avversario, (che, invece, dovrebbero costituire la caratteristica essenziale di ogni sportivo), allora il fatto non potrà rientrare nella causa di giustificazione, ma sarà penalmente perseguibile.

Se il fatto si verifichi nel corso di un'azione di gioco al fine di impossessarsi del dischetto o di impedire che l'avversario ne assuma il controllo ed il mancato rispetto delle regole del gioco sia, in realtà, volontario e non casuale, dovuto presumibilmente alla volontà di raggiungere il risultato ad ogni costo, e quindi anche violando le regole del gioco, certamente il fatto avrà natura colposa.

Una responsabilità per dolo sarà, invece, ravvisabile quando la gara sia soltanto l'occasione dell'azione volta a cagionare l'evento, oppure quando il comportamento posto in essere dal giocatore autore del fatto lesivo non sia immediatamente rivolto all'azione di gioco, ma piuttosto ad intimorire l'antagonista, a dissuaderlo dall'opporre un qualsiasi contrasto ovvero, più semplicemente, a punirlo per precedenti contrasti (casi deplorevoli che purtroppo non sono infrequenti, anche sui campi di calcio)

In questi casi, com'è evidente, la condotta dell'agente fuoriesce dagli schemi tipici del gioco, e la violazione delle regole non è diretta in via immediata al compimento di un'azione di gioco, ma al perseguimento di altri fini del tutto estranei alla competizione o - nel caso dell'intimidazione o della ritorsione - comunque illeciti.

Si tratta, infatti, di comportamenti che nulla hanno a che fare con la pratica sportiva, con l'agonismo e con la lealtà verso gli avversari, che sempre devono contraddistinguere chi pratichi un'attività sportiva>>.
Tribunale di Trento, sentenza del 15/10/2014.

Pertanto non sussiste la causa giustificazione dell'esercizio di attività sportiva qualora un calciatore colpisca un avversario fratturandogli il setto nasale nel momento in cui l'arbitro assegni un calcio di punizione, atteso che, in tale fase, non essendo ammesso il gioco attivo di squadra, ancorché singoli calciatori possano trovarsi in movimento per organizzare il tiro, il gioco deve ritenersi fermo e, pertanto, l'azione antidoverosa non può risultare funzionale all'attività agonistica in atto, ma si palesa come una vera aggressione del tutto indipendente dalla dinamica del gioco. (Cass. pen., sez. V, 7 febbraio 2008, n. 10734, CED 239475; anche Cass. pen., sez. IV, 28 aprile 2010, n. 20595, CED 247342).

Con una successiva sentenza, Cass n.42114/2011, ha statuito come la condotta del calciatore che, durante lo svolgimento di una gara, sferri un pugno all'avversario al di fuori dell'azione di gioco, che si sta sviluppando in un'altra zona del campo, integri il delitto di lesioni dolose, non ricorrendo in tal caso la scriminante dell'esercizio dell'attività sportiva.
Autore: OPPEDISANO GIUSEPPE 11 luglio 2026
Cosa succede se il servizio di pulizia delle strade, anche dopo la scadenza del contratto originario, è prorogato con una serie di delibere della Giunta comunale, ma senza che sia stipulato un nuovo contratto in forma scritta? È vincolante per il Comune o risponde il funzionario/amministratore che ha disposto la proroga? L'ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione I Civile, n. 22990 del 9 luglio 2026, rimarca il profondo contrasto giurisprudenziale esistente.
Autore: OPPEDISANO GIUSEPPE 8 novembre 2025
"Scusa" è una parola dirompente, sospesa tra l'orgoglio di mantenere il silenzio e la leggerezza che si sperimenta dopo averla pronunciata sinceramente.
Autore: OPPEDISANO GIUSEPPE 27 ottobre 2025
Le gelosie sono così chiamate le aperture grigliate utilizzate per l’aerazione dei locali.